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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 16 gennaio 2026 n. 6, ha sciolto i dubbi sollevati da un'associazione professionale riguardo al regime fiscale del cosiddetto "agio" (il risparmio ottenuto acquistando crediti edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale) alla luce delle recenti modifiche normative.

Il nuovo regime: tassazione per "onnicomprensività"

La svolta interpretativa deriva dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che ha introdotto il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. A differenza del passato, dal 1° gennaio 2024, il reddito professionale è costituito da "tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti" in relazione all'attività svolta.

Secondo l'Agenzia:

  • Il valore nominale del credito e il relativo costo di acquisto concorrono ora alla formazione del reddito professionale.
  • Per il principio di cassa, il costo sostenuto per l'acquisto è deducibile nell'anno del pagamento.
  • Il valore nominale del credito diventa tassabile nel momento del suo effettivo utilizzo in compensazione tramite modello F24.
  • Tali componenti rilevano allo stesso modo anche per il calcolo della base imponibile IRAP dell'associazione professionale.

Esclusione per i crediti acquistati prima del 2024

Il parere fornisce una rassicurazione fondamentale per le operazioni pregresse. L'Agenzia ha confermato che per i crediti acquistati nel 2022 e 2023, il differenziale positivo continua a non avere rilevanza reddituale. Pertanto, le quote di tali crediti utilizzate in compensazione dal 2024 in poi non devono essere tassate né ai fini IRPEF (in capo agli associati) né ai fini IRAP (in capo all'associazione).

Fonte: Risp. AE 16 gennaio 2026 n. 6

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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