Tra le novità apportate dalla L. 198/2025, di conversione del cd. DL Sicurezza sul lavoro (DL 159/2025) assume rilievo l'art. 14-bis, il quale interviene sul regime normativo concernente l'inserimento di lavoratori svantaggiati o con disabilità.
In particolare, due sono gli ambiti normativi sui quali incide la citata legge:
Quadro normativo di riferimento
Per meglio comprendere la portata delle novità introdotte dalla legge di conversione, è utile richiamare anzitutto la vigente normativa su cui la stessa interviene.
L'art. 12-bis L. 68/1999 (rubricato “Convenzioni di inserimento lavorativo”) riconosce agli uffici competenti la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i datori di lavoro privati, che occupino più di 50 dipendenti, i quali siano tenuti all'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette (nella misura del 7% dei lavoratori occupati), finalizzate all'assunzione da parte di determinati soggetti, di persone appartenenti alle suddette categorie, ossia di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. I primi, denominati soggetti “conferenti”, si impegnano, in forza della predetta convenzione, nei confronti dei soggetti con i quali la convenzione viene stipulata, denominati soggetti “destinatari”, ad affidare specifiche commesse di lavoro.
Lo stesso art. 12 bis, al comma 4, specifica quali sono i soggetti c.d. destinatari. Si tratta:
L'art. 14 del D.Lgs. 276/2003 (rubricato “Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati”) prevede che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per il collocamento obbligatorio stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, i relativi consorzi e con le imprese sociali, specifiche convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative ed imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità.
Qualora l'inserimento lavorativo realizzato attraverso le predette convenzioni riguardi lavoratori con disabilità - con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento obbligatorio – tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (art. 3 L. 68/1999).
Novità legislative
Passiamo ora a une disamina delle novità che il legislatore apporta al quadro normativo appena richiamato.
Relativamente al regime di cui all'art. 12-bis L. 68/1999:
Relativamente alla disciplina di cui all'art. 14 D.Lgs. 276/2003:
Conclusioni
Le norme introdotte dalla legge di conversione perseguono la finalità – propria delle disposizioni su cui intervengono – di allargare l'ambito di riferimento entro il quale è possibile favorire, tramite convenzioni, l'inserimento di persone con disabilità o con difficoltà di inserimento lavorativo.
Appare evidente come la normativa in questione debba essere letta e, in qualche modo, coordinata con disciplina in materia di accomodamenti ragionevoli, stante il fine da questa perseguito di agevolare, attraverso modifiche o adattamenti necessari all'organizzazione del lavoro, che non comportino tuttavia eccessivi o sproporzionati aggravi, l'inserimento o reinserimento delle persone con disabilità (su cui cfr. il recente D.Lgs. 62/2024).
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Angelo Giuliani
- Avvocato giuslavoristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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