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Per consentire alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio, il legislatore ha concesso la possibilità di derogare al criterio di valutazione degli stessi, previsto dall'art. 2426 c.c. La misura, introdotta dall'art. 20-quater DL 119/2018, è stata successivamente estesa all'esercizio 2019 dal DM 15 luglio 2019, all'esercizio 2020 dal DM 17 luglio 2020, reintrodotta per i bilanci 2022 dall'art. 45 c. 3-octies e 3-novies DL 73/2022, convertito in L. 122/2022 e prorogata anche ai bilanci 2023 dal DM. 14 settembre 2023. Da ultimo, il DM 23 settembre 2024 ha reso applicabile tale possibilità anche ai bilanci 2024.

Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. da 65 a 67 L. 199/2025), la valutazione di titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio potrà avvenire anche per gli esercizi 2025 e 2026, in base al valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Iscrizione dei titoli nel bilancio d'esercizio

La disposizione in commento interessa i titoli di debito ed i titoli di capitale (partecipazioni) iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale e valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 c. 1 n. 9 c.c.).

Nello specifico, i titoli di debito attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall'obbligazione dell'emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore.

Le partecipazioni, diversamente, costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.

Applicando le previsioni contenute all'art. 2424-bis c.c., gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni, pertanto, l'iscrizione in bilancio dei titoli immobilizzati e non immobilizzati, avviene così come esposto di seguito.

Iscrizione in bilancio

Titoli di debito

Partecipazioni

  • Titoli immobilizzati: BIII3) “altri titoli”
  • Titoli non immobilizzati: CIII6) “altri titoli”
  • Partecipazioni immobilizzate: BIII1)
  • Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni: CIII)

Valutazione titoli non immobilizzati

La Legge di Bilancio 2026, come già anticipato, consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, anche per gli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non immobilizzati in base al valore d'iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono scritti al costo d'acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426 c.c.).

La determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato non viene disciplinata dal codice civile, tuttavia, l'OIC 20, fornisce delle indicazioni in merito. Nello specifico, per il calcolo di tale valore, occorre stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio. A tal fine, si possono considerare in astratto due riferimenti temporali:

  • uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima);
  • l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative ad un determinato periodo, più o meno ampio.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi, tuttavia, la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni, le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell'“andamento del mercato” e, quindi, sarebbe opportuno assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato, ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee.

Per gli esercizi 2025 e 2026, le imprese potranno avvalersi della deroga prevista dall'art. 1 c. da 65 a 67 L. 199/2025 e valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

In tal caso, sarà necessario destinare una riserva indisponibile di utili d'ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della disposizione in esame ed i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio d'importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Riprendendo i chiarimenti contenuti nel Documento interpretativo n. 11 dell'OIC (pubblicato per i bilanci 2024), le società che si avvalgono della deroga, oltre l'informativa da riportare in nota integrativa, ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28 “Patrimonio Netto”, saranno tenute a fornire informazioni riguardanti:

  • le modalità con cui le stesse si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e 
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Qualora, inoltre, vengano confermati i precedenti chiarimenti forniti dall'OIC dei Documenti interpretativi 4 e 11, occorre ricordare che:

  • è possibile applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato e non considerare la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante;
  • non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall'andamento del mercato assume carattere durevole;
  • la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, ancorché gli stessi possano rientrare nell'attivo circolante.

Imprese di assicurazione

La misura in esame è confermata per il 2025 e 2026 anche per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali (art. 91 c. 2 D.Lgs 209/2005). Tuttavia, il c. 67 della L. 199/2025, rinvia all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per la definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative. Rimane, comunque, fermo che le imprese applichino la deroga previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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