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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 13 gennaio 2026 n. 3, ha fornito precisazioni in merito alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, degli accordi volti a determinare l'indennizzo spettante a un socio che cessa l'attività professionale per pensionamento. Il caso riguarda uno Studio notarile che ha formalizzato tramite scambio di corrispondenza (PEC) l'ammontare della somma da corrispondere a un associato uscente.

La natura dell'indennizzo

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'accordo che definisce tale somma non può essere equiparato a una delibera societaria o a un'operazione contraria al conferimento (come avverrebbe in un recesso ordinario con assegnazione di somme). Al contrario, l'atto è stato qualificato come una prestazione a contenuto patrimoniale ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte I, del TUR.

Modalità di registrazione e aliquote

Il punto focale della risposta riguarda la forma scelta per il perfezionamento dell'atto:

  • corrispondenza (PEC): poiché per questo tipo di accordo non è richiesta la forma scritta a pena di nullità, si applica il regime della registrazione "solo in caso d'uso";
  • tassazione proporzionale: qualora l'atto dovesse essere registrato (per necessità d'uso o per scelta volontaria), l'imposta dovuta non sarà in misura fissa, come prospettato dal contribuente, bensì con l'aliquota proporzionale del 3%.

L'Agenzia ha, infine, specificato che la scrittura di modifica dell'associazione per l'uscita del socio (già avvenuta e registrata) resta distinta dall'accordo patrimoniale in oggetto, il quale rappresenta un punto d'incontro tra la volontà dell'ente e quella del professionista uscente.

Fonte: Risp. AE 13 gennaio 2026 n. 3

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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