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Base imponibile delle operazioni permutative

Dal 1° gennaio 2026, il comma 138 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 ha modificato l'art. 13 c. 3 lett. d) DPR 633/72, che regola la base imponibile delle operazioni permutative.

Anziché fare riferimento al “valore normale” dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, da determinare ai sensi dell'art. 14 DPR 633/72, la base imponibile, secondo la nuova formulazione della norma, è data dal valore dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, costituito dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Il comma 139 dello stesso art. 1 della Legge di Bilancio fa salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti in data anteriore al 1° gennaio 2026, neutralizzando le eventuali contestazioni basate sulle divergenti interpretazioni della prassi amministrativa e della giurisprudenza comunitaria.

Come, infatti, messo in luce dalla Corte europea, dall'art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE si evince che il criterio del “valore normale” è previsto esclusivamente per le operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri.

Di conseguenza, per le operazioni permutative, non è possibile fare riferimento all'importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11; sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).

La Relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2026 ha osservato che la modifica normativa è finalizzata ad adeguare la normativa interna all'ordinamento comunitario, dopo che la Commissione europea, con l'EU Pilot (2022) 10314, ha segnalato la possibile illegittimità del citato art. 13 c. 3 lett. d) DPR 633/72.

In linea con la posizione della Corte UE, anche il Comitato IVA e la Commissione europea hanno affermato che, per le operazioni in natura, la base imponibile è pari al valore monetario dei beni o servizi forniti come corrispettivo e include tutte le spese sostenute dal destinatario per ottenere la cessione o la prestazione, compresi i costi dei servizi accessori (Working Paper n. 1112 del 30 giugno 2025 e n. 1107 del 16 aprile 2025).

Tax free shopping

Un'ulteriore novità, introdotta dai commi 934 e 935 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 riguarda il regime di non imponibilità previsto per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare dei soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE.

La disciplina è contenuta nell'art. 38-quater DPR 633/72, che consente ai viaggiatori extracomunitari di ottenere lo sgravio dall'IVA relativa ai beni acquistati presso i dettaglianti.

Le modalità, a scelta di questi ultimi, consistono nell'emissione della fattura senza addebito dell'imposta, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita, oppure nel rimborso dell'imposta all'acquirente direttamente dal venditore o per mezzo di una società di “tax refund”.

Sul punto, la Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2026 ha ampliato da quattro a sei mesi il termine per la restituzione della fattura al cedente con l'indicazione degli estremi del passaporto (in caso di sgravio concesso in sede di cessione), nonché di quello per la restituzione al cedente della fattura vistata dall'Ufficio doganale (in caso di rimborso successivo dell'imposta).

Fermo restando che i beni devono essere trasportati al di fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione della cessione (data di emissione della fattura), in caso di sgravio riconosciuto in sede di cessione, la fattura emessa senza imposta deve riportare:

  • la dicitura “operazione non imponibile” e l'eventuale indicazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale);
  • gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente che attesti il domicilio o la residenza al di fuori della UE, che possono essere apposti anche dall'acquirente dopo l'emissione della fattura, ma prima dell'ottenimento del visto doganale.

In caso di rimborso dell'imposta una volta che il dettagliante ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata dall'Ufficio doganale, la fattura deve essere emessa con addebito della relativa IVA e il recupero dell'imposta restituita avviene attraverso la variazione in diminuzione di cui all'art. 26 c. 2 DPR 633/72, da annotare nel registro degli acquisti.

Infine, la Legge di Bilancio 2026, con il nuovo comma 2-bis dell'art. 4-bis DL 193/2016, ha attribuito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di emanare, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026, un provvedimento con finalizzato a semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA contestualmente all'uscita dei beni dal territorio doganale comunitario.

Tali modalità implicheranno un processo di validazione unico per tutte le fatture elettroniche emesse dal cedente e intestate al medesimo cessionario e, inoltre, il procedimento dovrà rispettare le norme sulla protezione dei dati personali.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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