
lunedì 12/01/2026 • 16:25
In caso di accordo transattivo dopo un distacco all'estero, l'Italia ha potestà impositiva sulla quota di indennità riferita al lavoro prestato sul territorio nazionale e corrisposta dal sostituto d'imposta residente. Le somme erogate dalla consociata estera a un dirigente non residente per il periodo di attività svolto fuori dai confini nazionali non sono soggette a tassazione in Italia (Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 1).
redazione Memento
La vicenda riguarda un dirigente di una società italiana che, dopo un lungo periodo di impiego in Italia iniziato convenzionalmente nel 2004, è stato inviato in distacco in Finlandia dal 1° gennaio 2022. A seguito del licenziamento avvenuto nel 2024 per soppressione della posizione, le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione nel maggio 2025.
L'accordo prevedeva il versamento di:
Al momento della conciliazione, il dirigente risultava fiscalmente residente in Finlandia.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 1, ha analizzato il caso incrociando la normativa interna (TUIR) e le disposizioni della Convenzione Italia-Finlandia contro le doppie imposizioni.
Secondo l'art. 23 TUIR, i redditi derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro si considerano prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Anche il Commentario al Modello OCSE conferma che le remunerazioni corrisposte per il lavoro svolto prima dell'interruzione del rapporto sono imponibili nello Stato in cui l'attività è stata effettivamente esercitata.
La società istante (italiana) è tenuta a operare la ritenuta a titolo di acconto esclusivamente sulla quota di preavviso di sua competenza. Non deve invece applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte direttamente dalla consociata finlandese.
Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro con il dirigente dando regolare preavviso, tranne che nell’ipotesi di giusta causa. Il datore di lavoro che recede senza preavviso (o che decide di esonerare il dir..
Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.