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lunedì 12/01/2026 • 16:25

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Indennità post-licenziamento: imponibile solo la quota per l'attività in Italia

In caso di accordo transattivo dopo un distacco all'estero, l'Italia ha potestà impositiva sulla quota di indennità riferita al lavoro prestato sul territorio nazionale e corrisposta dal sostituto d'imposta residente. Le somme erogate dalla consociata estera a un dirigente non residente per il periodo di attività svolto fuori dai confini nazionali non sono soggette a tassazione in Italia (Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 1).

a cura di

redazione Memento

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La vicenda riguarda un dirigente di una società italiana che, dopo un lungo periodo di impiego in Italia iniziato convenzionalmente nel 2004, è stato inviato in distacco in Finlandia dal 1° gennaio 2022. A seguito del licenziamento avvenuto nel 2024 per soppressione della posizione, le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione nel maggio 2025.

L'accordo prevedeva il versamento di:

  • indennità sostitutiva del preavviso: per un totale di € 420.000,00, suddivisi tra la società italiana (€ 362.880,00 per il lavoro in Italia) e la società finlandese (€ 57.120,00 per il periodo di distacco);
  • indennità per la cessazione del rapporto e del distacco: pari a € 930.000,00, interamente a carico della società finlandese.

Al momento della conciliazione, il dirigente risultava fiscalmente residente in Finlandia.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 1, ha analizzato il caso incrociando la normativa interna (TUIR) e le disposizioni della Convenzione Italia-Finlandia contro le doppie imposizioni.

  • le somme corrisposte dalla società finlandese (sia la quota del preavviso di € 57.120,00 che l'indennità di cessazione di € 930.000,00) non sono imponibili in Italia. Ciò in quanto sono erogate da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, a favore di un soggetto non residente e per attività prestate all'estero;
  • solo la quota di € 362.880,00 relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata in base al periodo lavorativo svolto presso la società italiana, deve essere tassata in Italia.

Secondo l'art. 23 TUIR, i redditi derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro si considerano prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Anche il Commentario al Modello OCSE conferma che le remunerazioni corrisposte per il lavoro svolto prima dell'interruzione del rapporto sono imponibili nello Stato in cui l'attività è stata effettivamente esercitata.

La società istante (italiana) è tenuta a operare la ritenuta a titolo di acconto esclusivamente sulla quota di preavviso di sua competenza. Non deve invece applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte direttamente dalla consociata finlandese. 

Fonte: Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 1

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Massimo Brisciani

- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & Partners

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