Il concordato preventivo biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. 13/2024 e rinnovato anche per il biennio 2025–2026, rappresenta uno degli strumenti più innovativi introdotti nel recente passato nell'ambito dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Come è evidente, il CPB consente di operare una pianificazione fiscale, particolarmente efficacie in quei settori stabili e con business ciclici o comunque facilmente prevedibili. Tale stabilità nella gestione fiscale, tuttavia, è subordinata al mantenimento dei presupposti soggettivi e oggettivi che hanno consentito la formulazione della proposta, nonché alla correttezza e completezza delle informazioni fornite.
Su questi temi, l'AE ha rilasciato il 7 gennaio scorso due FAQ, di seguito esaminate.
Modifiche sostanziali della soggettività
Un primo rilevante chiarimento applicativo è fornito dalla FAQ n. 1, relativa a una società in nome collettivo che, nel corso del biennio concordatario 2024–2025, perde la pluralità dei soci a seguito della cessione della quota di uno di essi nel mese di settembre 2025, con prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite in forma di impresa individuale, mediante apertura di una nuova partita IVA. Si tratta dunque del caso della c.d. trasformazione “atipica” da società di persone a ditta individuale.
Sotto il profilo delle imposte dirette e dell'IVA, l'Amministrazione finanziaria ha da tempo riconosciuto la neutralità fiscale di tale fattispecie, a condizione che l'attività prosegua senza soluzione di continuità e con mantenimento dei valori fiscali dei beni. Diversamente, dal punto di vista civilistico, la giurisprudenza e la prassi amministrativa qualificano l'operazione come scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, seguito da liquidazione e assegnazione dell'intero complesso aziendale al socio superstite.
Nell'ambito del CPB, l'AE richiama la ratio dell'art. 21 del D.Lgs. 13/2024, nonché i chiarimenti contenuti nella circolare n. 18/E/2024 in materia di cause di cessazione del regime concordato in ragione di operazioni societarie straordinarie che modificano la compagine sociale.
In particolare, l'AE ritiene che tale trasformazione “atipica” comporti una modifica sostanziale della soggettività del contribuente che ha aderito al CPB. Poiché la proposta di concordato è stata formulata con riferimento a una realtà economico-giuridica che era diversa rispetto a quella risultante dalle operazioni straordinarie (ovvero, nel caso di specie, dalla trasformazione), l'operazione determina la cessazione dell'efficacia del CPB.
Tale cessazione, come già indicato nella circolare n. 18/E/2024, opera a decorrere dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, con fuoriuscita dal concordato nella seconda annualità (2025) nel caso esaminato.
Variazioni del reddito con soglia del 30% per la decadenza
La FAQ n. 2 del 7 gennaio 2026 interviene invece a chiarimento di tema di particolare rilevanza pratica: la determinazione della soglia del 30% oltre la quale si verifica la decadenza dal CPB ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. b) D.Lgs. 13/2024, in presenza di dichiarazioni integrative o di errori incidenti sulla quantificazione del reddito o del valore della produzione netta rispetto a quelli assunti alla base della proposta di concordato.
L'Agenzia chiarisce quindi che il parametro di riferimento per il calcolo della variazione percentuale deve essere individuato nel reddito concordato originariamente accettato dal contribuente, e non nel reddito “ricalcolato” a seguito delle correzioni. Tale interpretazione, già anticipata dalla circolare n. 9/E/2025, risponde a esigenze di coerenza sistematica.
La stessa FAQ, per maggior chiarezza, propone anche una esemplificazione numerica: si ipotizzi un reddito proposto e accettato ai fini del CPB pari a 150. Successivamente all'adesione, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa dalla quale emerge che, sulla base dei dati corretti, il reddito che sarebbe stato determinato dall'Agenzia nella proposta di concordato ammonta a 200. La differenza tra il reddito originariamente concordato (150) e quello ricalcolato (200) è pari a 50. Poiché il 30% del reddito originariamente concordato è pari a 45, la variazione eccede la soglia del 30% prevista dalla norma, determinando la decadenza dal CPB.
Considerazioni conclusive
I chiarimenti forniti dall'AE confermano la necessità di un'attenta valutazione preventiva, che si estenda all'intero arco del biennio concordatario. Allo stesso tempo, è necessario rilevare che nel lungo periodo del biennio molti possono essere gli eventi che incidono sui presupposti iniziali su cui è stato determinato il CPB, potenzialmente vanificando o limitando il beneficio dello strumento.
Da ultimo, come già da più parti osservato, si osserva il sempre maggiormente frequente utilizzo delle FAQ da parte dell'AE per fornire indicazioni operative o, in taluni casi, chiarimenti interpretativi, con le difficoltà pratiche di monitorare gli aggiornamenti.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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