
venerdì 09/01/2026 • 11:31
La CEDU, con sentenza 8 gennaio 2026, ha ritenuto troppo sbilanciata la normativa nazionale che autorizza l'Amministrazione finanziaria ad accedere ai dati bancari dei contribuenti in quanto non vi è una contrapposta tutela della “sfera privata” di questi ultimi, con conseguente violazione dell'art. 8 della Convenzione.
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La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza 8 gennaio 2026 sul caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia (ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20), ha sanzionato lo Stato italiano per le modalità con cui l'Amministrazione finanziaria accede e analizza i dati bancari dei cittadini. Per la CEDU, sebbene la lotta all'evasione fiscale sia un fine legittimo, il "modo" in cui l'Italia la persegue attraverso le indagini finanziarie calpesta il diritto alla vita privata protetto dall'Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La vicenda trae origine dai ricorsi di due cittadini italiani i quali avevano scoperto, tramite i propri istituti di credito, che l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto e ottenuto l'accesso integrale ai loro conti correnti, estratti conto e cronologia delle transazioni per diversi periodi d'imposta. I ricorrenti hanno lamentato come la legislazione italiana conferisse alle autorità un potere eccessivo, senza prevedere alcun meccanismo di controllo preventivo o successivo che potesse prevenire abusi o arbitrio.
Il cuore della critica dei giudici di Strasburgo risiede nella "qualità della legge" italiana. I poteri dell'Agenzia delle Entrate sono basati sull'art. 51 DPR 633/1972 e sull'art. 32 DPR 600/1973, che consentono l'accesso ai dati bancari previa semplice autorizzazione interna dei direttori regionali o cent...
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