
sabato 10/01/2026 • 06:00
L'inizio del periodo d'imposta determina l'esigenza di valutare i diversi regimi fiscali presenti nell'ordinamento. A tale esigenza di riflessione non può sottrarsi il mondo agricolo il quale, molto più di altri comparti produttivi, è dominato da norme civili e fiscali ad hoc. È il caso del regime speciale IVA.
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Meccanismo di detrazione
Il regime speciale IVA riservato ai produttori agricoli dall'art. 34 c. 1 DPR 633/72 si configurava, in origine, quale particolare regime di “applicazione” dell'IVA che prevedeva, per le cessioni dei prodotti di cui alla prima parte dell'allegata tabella A) al decreto, l'applicazione delle percentuali di compensazione in luogo delle normali aliquote IVA.
Le cose sono cambiate a decorrere dal 1998, anno dal quale il regime di “applicazione” è mutato in un regime speciale di “detrazione”. Da quel momento, in effetti, le cessioni poste in essere dai produttori agricoli, aventi ad oggetto i prodotti di cui alla tabella A), vengono assoggettate alle ordinarie aliquote IVA. Nel contempo è stato previsto un particolare meccanismo di detrazione dell'imposta. Tale regime non prevede, per i soggetti che vi transitano, la detrazione analitica dell'imposta assolta sugli acquisiti dall'imposta sulle cessioni. Il dovuto è determinato, per le sole cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al DPR, mediante detrazione forfetizzatain misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni, delle percentuali di compensazione. Il regime in questione prevede dunque la determinazione dell'imposta dovuta e l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, nonché la presentazione...
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Alessandra Caputo
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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