
giovedì 08/01/2026 • 06:00
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un contributo di 2 euro per ciascuna spedizione di valore inferiore ai 150 euro proveniente da Paesi extra-UE. La circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 37/2025 chiarisce che la nuova tassa, a copertura delle spese amministrative necessarie allo svolgimento degli adempimenti doganali, si applicherà anche agli scambi tra privati e non solo alle vendite B2C o B2B. Pubblicata anche la Circ. AD 7 gennaio 2026 n. 1.
Nuova tassa di due euro su tutte le spedizioni provenienti da Paesi terzi
Con il nuovo anno fare acquisti online da Paesi terzi ha un costo maggiore: la legge di bilancio ha introdotto un nuovo contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione di modico valore, destinato a coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali (art. 1, commi 126-128).
La circolare dell'Agenzia delle dogane 30 dicembre 2025, n. 37/D chiarisce che la nuova tassa si applica a tutte le spedizioni provenienti da Paesi extra UE dichiarate per il vincolo al regime di immissione in libera pratica, a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante alla spedizione, e con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
A essere colpite non sono solo le transazioni B2C (business to consumer), ma anche le spedizioni B2B (business to business) e gli scambi tra privati, anche se privi di finalità commerciale.
Secondo quanto dichiarato dall'Agenzia delle dogane, il contributo sarà riscosso al momento dell'importazione definitiva delle merci e dovrà essere versato dal dichiarante doganale o, in caso di rappresentanza indiretta, dal soggetto per conto del quale viene presentata la dichiarazione.
Restano escluse dalla nuova misura le merci trasportate dai passeggeri e dichiarate verbalmente in dogana, poiché non rientrano nella definizione tecnica di “spedizione” fornita dalla Commissione europea nelle Note esplicative sulle norme Iva per il commercio elettronico del settembre 2020. Il contributo sarà applicato a prescindere dalla modalità di dichiarazione, sia ordinaria che semplificata.
Cambiano, invece, le modalità di contabilizzazione, in ragione delle caratteristiche dei due tipi di dichiarazione.
Secondo stime del Codacons, la misura avrà un impatto sui consumatori europei pari a 9,2 miliardi di euro l'anno, a meno che le piattaforme di e-commerce decidano di assorbirne i costi, in maniera totale o parziale.
Previsto un periodo transitorio con la circolare 1/D del 2026
A una settimana dall'entrata in vigore della nuova tassa di due euro sui pacchi, la circolare 7/01/2026 n. 1/D ha previsto un periodo transitorio di due mesi, durante il quale sarà possibile di versare l'imposta su base periodica.
Fino al 28 febbraio 2026, saranno ammessi la contabilizzazione e il pagamento periodico per tutte le importazioni, sia in forma semplificata (H7) che in forma ordinaria (H1).
La circolare mira ad allineare i sistemi informativi degli operatori (corrieri espressi, case di spedizioni che operano nel settore dell'e-commerce) e dell'Agenzia delle dogane al nuovo tributo. I sistemi attuali non consentono, infatti, di operare correttamente l'accertamento e la riscossione della handling fee al momento della presentazione della dichiarazione doganale.
Per le operazioni effettuate fino a fine febbraio sarà necessario, pertanto, presentare una dichiarazione che dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle dogane entro il 15 marzo 2026.
Per tutte le spedizioni registrate a partire dal 1° marzo, invece, il contributo dovrà essere liquidato e riscosso al momento dell'importazione, utilizzando un apposito codice tributo nella dichiarazione doganale ordinaria H1 (codice 159). Il pagamento periodico resterà valido, invece, per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H1).
Il coordinamento con le misure europee
La misura è stata introdotta a seguito della decisione presa dal Consiglio ECOFIN nel mese di novembre, di abolire la soglia de minimis, che prevede l'esenzione dai dazi doganali per le spedizioni inferiori a 150 euro.
Per superare la franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di modico valore, dal 1° luglio 2026, l'Unione europea introdurrà un dazio doganale fisso di 3 euro sui prodotti provenienti da Paesi terzi, importati tramite piattaforme di e-commerce. La misura europea si applicherà ad ogni singolo articolo dichiarato al momento dell'importazione. Per esempio, l'acquisto da parte di un consumatore di più capi classificati a una voce doganale differente comporta il versamento di 3 euro per ciascun articolo dichiarato. Nei casi di acquisto di più unità del medesimo prodotto, invece, il prelievo applicato all'importazione rimane di 3 euro.
Accanto a questa misura, la Commissione europea ha proposto di introdurre anche una commissione di gestione unionale di 2 euro, applicabile alle spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti dai Paesi terzi, che dovrebbe entrare in vigore nel novembre 2026.
La tassa proposta dalla Commissione UE si applicherà a tutte le importazioni di modico valore al fine di compensare i crescenti costi sostenuti dalle autorità doganali nazionali per monitorare il massivo flusso di spedizioni.
L'obiettivo dell'Unione europea è evitare disparità di trattamento tra commercio tradizionale e piattaforme elettroniche e rafforzare la sostenibilità del sistema di controllo doganale, sempre più sotto pressione a causa dell'aumento esponenziale delle spedizioni di pacchi esenti da dazi legate al commercio elettronico. Secondo il Rapporto di verifica 2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 2024, le dichiarazioni H7, ossia le dichiarazioni semplificate quelle riservate alla dichiarazione in dogana per pacchi di valore inferiore a 150 euro, sono aumentate del 61,5%, passando da 54,2 milioni a 87,5 milioni.
La nuova handling fee segna un ulteriore passo verso una maggiore regolamentazione degli acquisti online extra UE, nel tentativo di rafforzare la trasparenza fiscale e i controlli doganali.
Potrebbero, tuttavia, sorgere problemi di coordinamento con il nuovo contributo europeo di due euro. La due misure infatti avrebbero medesimo presupposto e finalità.
Una tassa a effetto equivalente?
Nonostante la Legge di bilancio chiarisca che la tassa di due euro si applica “in coerenza” con le disposizioni del Codice doganale dell'Unione, la nuova handling fee solleva alcuni dubbi di compatibilità con la normativa UE.
Il potere di emanare nuovi dazi doganali o tasse a effetto equivalente è riservato, infatti, esclusivamente all'Unione europea.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, «l'unione doganale istituita dal trattato implica necessariamente che venga garantita la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri; questa libertà non potrebbe, a sua volta, essere completa se gli Stati membri avessero la facoltà di ostacolare o di intralciare, in qualsiasi modo, la circolazione delle merci in transito, cosicché si deve riconoscere, come conseguenza dell'unione doganale e nel reciproco interesse degli Stati membri, l'esistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nell'ambito della comunità» (Corte di giustizia, 23 ottobre 2003, C-115/02, Rioglass).
Tale principio è stato ribadito dal Trattato di Lisbona, in particolare all'art. 28 e 207 Tfue, insieme al parallelo divieto di trattamenti tributari discriminatori o di effetto equivalente, secondo quanto disposto dagli artt. 30, 34 e 110 Tfue.
La Corte di Giustizia si è più volte pronunciata sulla definizione di “tassa ad effetto equivalente”, chiarendo che lo scopo del divieto è evitare che gli Stati membri possano adottare misure che abbiano gli stessi effetti di un dazio doganale.
Secondo la giurisprudenza europea, è considerato una tassa di effetto equivalente “qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera” (Corte di Giustizia, 25 gennaio 1977, C- 46/76, Bahuis).
Non rientrano nella definizione di tasse di effetto equivalente, gli oneri pecuniari riscossi all'importazione, qualora costituiscano il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato in occasione delle operazioni doganali. Occorre tuttavia evidenziare che la Corte di Giustizia è stata spesso scettica sulla presenza di tali servizi, che, per essere considerati leciti, devono essere richiesti dall'interessato. Va sottolineato, inoltre, che il valore dell'onere deve essere proporzionato a quello del servizio reso.
Il nuovo tributo, al contrario, non è proporzionato al servizio oggetto di tassazione, per cui i pacchi di basso valore (ad esempio 20 euro) sono più penalizzati rispetto a quelli che hanno un prezzo maggiore (ad esempio 100 euro).
Altra criticità è che l'applicazione della nuova tassa potrebbe far dirottare gli scambi commerciali verso quei Paesi che applicano un regime meno gravoso. A essere danneggiati, quindi, non sarebbero soltanto i consumatori europei, ma anche gli operatori logistici e l'intero sistema nazionale.
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