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Le novità sul trattamento fiscale ai fini IRAP dei dividendi percepiti dalle imprese di intermediazione finanziaria e dalle imprese di assicurazione

L'art. 1, L. 199/2025 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”), al comma 46, intervenendo sull'art. 6, D.Lgs. 446/1997 – con la rubrica: “Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari”, dispone l'inserimento al suo interno, segnatamente, di seguito al comma 6, del nuovo comma 6-bis.

Questo nuovo comma deve stabilire, a far data dal 1° gennaio 2026, in favore delle imprese di intermediazione finanziaria che, in presenza della condizione di cui all'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973 (detenzione, ininterrotta e protratta per almeno un anno, di una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale della società distributrice degli utili), i dividendi che provengono da una società o da un ente residente ovvero localizzato in altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché l'Italia abbia, con quest'ultimo, stipulato un Accordo per lo scambio effettivo di informazioni, nonché in presenza della condizione di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), 2° periodo, D.P.R. 917/1986 (“Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi”), non concorrono alla formazione del margine di intermediazione nell'esercizio in cui devono essere imputati al conto economico, dunque, restano esclusi dal calcolo del valore della produzione netta, assoggettabile a IRAP, nella misura del 95% del loro ammontare.

Lo stesso comma 46 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 prevede, altresì, che all'art. 7, D.Lgs. 446/1997 – rubricato: “Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione” – venga inserito, dopo il comma 1, il comma 1-bis.

Anche questo nuovo comma deve imbastire un nuovo trattamento fiscale per i dividendi percepiti dalle imprese di assicurazione, che dovrà assicurarne l'esclusione al 95% del loro ammontare dal calcolo della base imponibile di riferimento ai fini IRAP, pur subordinando l'operatività di tale esclusione al ricorso di determinate condizioni. In particolare – recita il nuovo comma 1-bis, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, se risulta la condizione di cui all'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973 (detenzione, ininterrotta e protratta per almeno un anno, di una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale sociale della società distributrice degli utili), i dividendi percepiti dalle imprese di assicurazione e provenienti da società o da enti residenti o localizzati in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero da uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l'Italia abbia concluso un Accordo finalizzato allo scambio effettivo di informazioni, purché sussista la condizione di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), 2° periodo, TUIR – id est: le remunerazioni derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società ovvero dalla detenzione di titoli o strumenti finanziari ai sensi del comma 1 dell'art. 44 risultano, dalla normativa fiscale vigente nello Stato di residenza della società o dell'ente distributore, totalmente indeducibili nella quantificazione del reddito di queste ultime e l'indeducibilità è attestata da una dichiarazione dell'emittente le remunerazioni oppure da altri elementi certi e precisi – non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini IRAP, per il 95% del loro valore.

Quanto all'ambito temporale di applicazione del nuovo comma 6-bis dell'art. 6 e del nuovo comma 1-bis dell'art. 7, D.Lgs. 446/1997, il comma 47, 1° periodo, dell'art. 1, L. 199/2025 stabilisce che il nuovo regime fiscale riservato a certi dividendi percepiti dalle imprese di intermediazione finanziaria e dalle imprese di assicurazione dovrà essere utilizzato già nel calcolo della base imponibile IRAP relativa al periodo d'imposta 2025.

Quanto al trattamento fiscale dello stesso tipo di dividendi, ma percepiti nei periodi d'imposta precedenti al 2025, il comma 47, 2° periodo, stabilisce che la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive versata, in base alla versione degli artt. 6 e 7 previgente al 1° gennaio 2026, ossia includendo nel calcolo della relativa base imponibile questi dividendi, in eccedenza rispetto a quanto imposto dal comma 46 può essere richiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38, DPR 602/1973, cioè finché non saranno decorsi 48 mesi dall'indebito versamento.

Fatte salve le istanze di rimborso già inoltrate alla data del 1° gennaio 2026, le imprese interessate a beneficiare del regime di esclusione di cui al comma 46, in forza del combinato disposto di cui ai commi 48 e 49, dovranno inoltrare un'istanza all'Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso ovvero per esercitare l'opzione per la compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, con il contributo straordinario di cui ai commi da 68 a 73, dell'eccedenza. L'utilizzo in compensazione c.d. orizzontale del credito d'imposta originato dall'eccedenza de qua – prosegue il comma 49, una volta presentata l'istanza, può essere effettuato a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di inoltro dell'istanza e va esente dalle limitazioni di cui all'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010, art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 e art. 34, L. 388/2000 o “Legge finanziaria 2001”. Il comma 50 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026, da ultimo, demanda a un provvedimento emanando del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la predisposizione delle disposizioni attuative dei commi 48 e 49 circa le modalità di recupero dell'IRAP versata in eccedenza, alla luce del comma 46, per i periodi d'imposta precedenti al 2025.

Le novità sul trattamento fiscale ai fini IRPEF e IRES dei dividendi

L'art. 1, L. 199/2025, al comma 51, lett. b), innova significativamente il regime fiscale percepiti dai soggetti passivi IRPEF e IRES, modificando, rispettivamente, agli artt. 59 (sui dividendi percepiti dai soggetti di cui all'art. 55, TUIR, assoggettati a IRPEF) e 89 (sui dividendi percepiti dai soggetti di cui all'art. 73, TUIR, assoggettati a IRES), TUIR, nel senso, in particolare, di irrigidire le condizioni di accesso da parte di detti soggetti al trattamento che consente di escludere, dal calcolo della base imponibile delle rispettive imposte, al fine di fugare il fenomeno della doppia imposizione economica, una porzione dei dividendi percepiti da altre società o enti. L'inasprimento delle condizioni di accesso al regime di esclusione de qua è stato operato mediante l'imposizione della detenzione di una partecipazione “qualificata” al capitale o al patrimonio della società o dell'ente distributore dei dividendi quale ulteriore requisito di ammissione al regime. La Riforma, in breve, pone l'accento sulla rilevanza della struttura, rectius, del peso, dell'investimento, intendendo “premiare”, accordando loro il diritto ad escludere una percentuale altissima sul valore dei dividendi, i soggetti che hanno “osato” significativi investimenti.

Con specifico riguardo alle modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai soggetti passivi IRPEF individuati dall'art. 55, D.P.R. 917/1986, il comma 51 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, la sostituzione del comma 1 dell'art. 59, TUIR con la previsione secondo cui gli utili originati dalla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società o degli enti di cui all'art. 73, TUIR, gli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e le remunerazioni procurate dai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, generalmente, vanno imputati al reddito d'impresa della persona fisica, relativo all'esercizio, rectius, periodo d'imposta, in cui sono stati percepiti, per l'intero loro ammontare, ferma restando l'applicazione, per quanto non espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 59, dell'art. 47, TUIR.

Si prevede, altresì, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'inserimento, all'interno dell'art. 59, D.P.R. 917/1986 e di seguito al relativo comma 1, del nuovo comma 1-bis, a mente del quale i dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito d'impresa della persona fisica dell'esercizio o periodo d'imposta in cui sono stati percepiti soltanto nella misura del 58,14% del loro ammontare se gli utili sono stati percepiti in forza di una partecipazione diretta pari ad almeno il 5% del capitale della società o dell'ente distributore o dal valore fiscale non inferiore a euro 500.000 (lett. a) del nuovo comma 1-bis) ovvero, in caso di detenzione dei titoli o degli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR o di contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, la relativa remunerazione ha un valore fiscale pari ad almeno euro 500.000 (lett. b). Il nuovo comma 1-bis – continua il comma 51, alla lett. b) – deve specificare che, ai fini del raggiungimento del requisito della partecipazione qualificata di cui alla lett. a) del nuovo comma 1-bis, può bastare detenere una partecipazione indiretta all'interno di una società appartenente al medesimo gruppo societario, costituito ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), e comma 2, c.c., di quella direttamente partecipata, purché, in base al risultato dato dalla demoltiplicazione lungo la catena partecipativa di controllo, la partecipazione indiretta risulti non inferiore al 5% del capitale sociale della società distributrice degli utili.

Con riguardo, invece, alle modifiche apportate al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai soggetti passivi IRES sempre il comma 51 dell'art. 1, L. 199/2025, alla lett. d), n. 1), dispone la sostituzione del comma 2 dell'art. 89, D.P.R. 917/1986 con un nuovo comma, il quale, alla lett. a), a far data dal 1° gennaio 2026, deve prevedere che gli utili, con qualunque forma e sotto qualunque denominazione, distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, nonché i beni di cui all'art. 47, comma 7, D.P.R. 917/1986 (“Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”) e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, comma 9, TUIR si imputano integralmente al reddito d'impresa del soggetto passivo IRES, sempreché non ricorrano le condizioni di cui al comma 2.1., lett. a) e b). In tal caso, l'utile o la remunerazione percepita è esclusa dal calcolo del reddito del soggetto passivo IRES per il 95% del relativo ammontare.

Il nuovo comma 2.1., alla luce del comma 51, lett. d), n. 2), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2026, deve stabilire che l'esclusione di cui al comma 2 trova applicazione se il percipiente l'utile detiene una partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale sociale della società o dell'ente distributore o di valore fiscale non inferiore a euro 500.000, laddove il requisito della partecipazione “qualificata” può ritenersi integrato anche nel caso di una partecipazione soltanto indiretta al capitale di una società aderente al medesimo gruppo societario, costituito ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), e comma 2, c.c., della società direttamente partecipata, purché il risultato della demoltiplicazione dato dalla catena partecipativa di controllo sia pari ad almeno il 5% del capitale sociale della società indirettamente partecipata (lett. a) del nuovo comma 2.1.), ovvero, quando l'utile corrisponde ad una remunerazione derivante da un contratto di cui all'art. 109, comma 9, TUIR, se la remunerazione ha un valore fiscale non inferiore a euro 500.000 (lett. b).

Il n. 3) della lett. d) del comma 51 de qua, inoltre, dispone la modifica del trattamento fiscale delle remunerazioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, provenienti dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, stabilendo che il comma 3 dell'art. 89, TUIR deve essere modificato nel senso che i dividendi percepiti, anche sotto forma di remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'art. 109, comma 9, D.P.R. 917/1986, dai soggetti passivi IRES e provenienti da società o enti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR sono esclusi dal calcolo del reddito del soggetto passivo IRES al 95% del relativo ammontare solo se sussistono le condizioni di cui al comma 2.1., lett. a), ovvero, nel caso in cui il dividendo consti di una remunerazione originante da un contratto ai sensi dell'art. 109, comma 9, TUIR, se ricorrono i presupposti di cui alla lett. b) del comma 2.1. L'esclusione, invece, copre il 50% del valore delle remunerazioni se queste provengono dalle società o dagli enti del tipo sopra indicato, ma residenti fiscalmente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Luciano Sorgato

- Commercialista

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