
lunedì 05/01/2026 • 02:00
Il nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 si inserisce in continuità con le misure Transizione 4.0 e 5.0; ma presenta rilevanti novità in termini di durata, perimetro oggettivo e soggettivo, modalità di accesso e vincoli applicativi.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, ha introdotto una nuova disciplina dell'iperammortamento, ridefinendo il quadro degli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0. La misura, disciplinata dall'art. 1 c. 427-436, si inserisce in continuità con le precedenti agevolazioni Transizione 4.0 e 5.0, ma presenta rilevanti novità in termini di durata, perimetro oggettivo e soggettivo, modalità di accesso e vincoli applicativi.
Estensione temporale e ambito soggettivo
La nuova disciplina dell'iperammortamento è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell'accesso all'iperammortamento, rileva esclusivamente la data di effettuazione dell'investimento, determinata secondo le regole ordinarie di competenza fiscale di cui all'art. 109 del TUIR.
In particolare:
La data dell'ordine o del pagamento di acconti non è di per sé rilevante, salvo che l'investimento abbia effettivamente beneficiato di precedenti agevolazioni incompatibili.
L'agevolazione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Viceversa, sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. La fruizione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi.
Misura dell'agevolazione: aliquote e scaglioni
La nuova formulazione prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, secondo una logica a scaglioni, ovvero:
Il tetto massimo di investimento agevolabile è fissato a 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, anche se la norma non chiarisce se il limite sia annuale o complessivo sul triennio; si auspica un chiarimento ministeriale in sede di decreto attuativo.
Rispetto alle precedenti versioni, la normativa approvata ha eliminato la maggiorazione delle aliquote per investimenti “green” o a riduzione dei consumi energetici. Pertanto non sono più previste aliquote incrementate (220%, 140%, 90%) per gli investimenti che garantiscono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati. Sono venute meno anche le semplificazioni presuntive che consentivano l'accesso automatico alle aliquote maggiorate in specifici casi (sostituzione di beni ammortizzati, progetti ESCo, impianti fotovoltaici ad alta efficienza).
Come visto sopra, l'iperammortamento opera esclusivamente come maggiorazione delle quote di ammortamento e non come credito d'imposta. Di conseguenza, il beneficio produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile.
Questo aspetto distingue l'iperammortamento dai crediti d'imposta 4.0 e 5.0 che, viceversa, possono invece essere fruiti anche in assenza di reddito imponibile.
Beni agevolabili: aggiornamento degli allegati e vincoli di origine
Beni materiali
Rientrano nell'agevolazione i beni materiali strumentali nuovi compresi negli allegati aggiornati alla Legge di Bilancio 2026 (allegato III-bis), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'aggiornamento degli allegati ha recepito l'evoluzione tecnologica e introdotto nuove categorie, includendo:
Viceversa, sono stati espressamente esclusi: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SoHo), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi.
Beni immateriali
L'Allegato III-ter alla Legge di Bilancio 2026 ha ampliato in modo significativo il perimetro dei beni immateriali agevolabili, allineando la disciplina fiscale all'evoluzione delle tecnologie abilitanti. Tra le nuove categorie agevolabili si segnalano:
Investimenti in energia rinnovabile
Sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Per il fotovoltaico, sono ammessi solo impianti con moduli di tipo b) e c) (celle a eterogiunzione di silicio o tandem, moduli bifacciali ad alta efficienza), escludendo i moduli di tipo a) (efficienza almeno 23,5%).
Vincolo “Made in UE/SEE”
L'agevolazione è subordinata al fatto che i beni oggetto di investimento siano prodotti in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Questo vincolo, coerente con le politiche di autonomia strategica europea, può tuttavia generare criticità operative, specie per i beni immateriali (software, piattaforme cloud) per i quali la nozione di “produzione” è di difficile applicazione. Si attende un chiarimento nel decreto attuativo.
Adempimenti e procedura di accesso
L'accesso al beneficio non è automatico: è richiesta la trasmissione telematica, tramite apposita piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili, secondo modelli standardizzati che saranno definiti da un decreto interministeriale (MIMIT-MEF) da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà chiarire anche le modalità di verifica del vincolo di origine e la documentazione richiesta per i beni immateriali.
Cumulabilità e coordinamento con altre agevolazioni
L'iperammortamento è cumulabile con le altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee, purché il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto e non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti. La base di calcolo deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese.
Viceversa, non è possibile fruire dell'iperammortamento per gli investimenti che beneficiano dei crediti d'imposta Transizione 4.0/5.0, regolati dall'art. 1 c. 446 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024). Tuttavia, a differenza delle precedenti agevolazioni, non è sufficiente la sola prenotazione dell'investimento effettuata entro il 31 dicembre 2025 per escludere l'accesso all'iperammortamento. Infatti, l'esclusione opera solo nei casi in cui l'investimento benefici effettivamente del credito d'imposta 4.0.
Ne consegue che:
Cessione e sostituzione dei beni
Se, durante il periodo di fruizione dell'agevolazione, il bene agevolato viene ceduto o destinato a strutture produttive all'estero, la fruizione delle quote residue non viene meno a condizione che, nello stesso periodo d'imposta, il bene sia sostituito con un altro bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo costo.
Considerazioni finali
La nuova disciplina dell'iperammortamento prevista dalla Legge di Bilancio 2026 presenta elementi di significativo interesse per le imprese, grazie all'estensione temporale degli incentivi, che facilita una più efficace pianificazione degli investimenti, e all'aggiornamento tecnologico degli allegati, che amplia l'orizzonte dei beni agevolabili favorendo l'adozione di soluzioni innovative. Inoltre, la semplificazione delle procedure, con l'eliminazione dell'onere di dimostrare le riduzioni energetiche, alleggerisce il carico documentale soprattutto per le PMI.
Tuttavia, non mancano aspetti critici: la cancellazione della premialità per l'efficienza energetica rischia di ridurre la spinta verso la transizione ecologica, mentre il vincolo di origine sui beni può restringere l'accesso a tecnologie avanzate e aumentarne i costi. A ciò si aggiunge l'ambiguità sui limiti di spesa agevolabile, che impone un chiarimento normativo per garantire certezza applicativa e parità di trattamento tra le imprese.
Resta infine da evidenziare che la piena operatività della misura è subordinata all'emanazione di uno o più decreti attuativi, demandati ai Ministeri competenti, che dovranno definire in dettaglio le modalità di accesso al beneficio, i modelli di comunicazione, le procedure di controllo e la documentazione richiesta, nonché i criteri applicativi del vincolo di origine dei beni, in particolare con riferimento ai beni immateriali.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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