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  • Tempo di lettura 9 min.

L'istituto delle ferie solidali è nato nel 2015 con l'art. 24 del D.Lgs. 151/2015 il quale stabilisce quanto segue: “Fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

La banca ore solidale è invece un istituto che scaturisce essenzialmente dalla contrattazione collettiva e che nasce come evoluzione ed integrazione della tradizionale banca ore (cfr. art. 5 D.Lgs. 66/2003; INPS circ. 39/2000). Essa consente non solo l'accantonamento in un conto individuale delle ore di lavoro straordinario ma anche la possibilità di cedere tali ore a colleghi che si trovano in situazioni di particolare necessità, secondo le regole definite dalla contrattazione collettiva (nazionale o in alcuni casi anche aziendale).

Le necessità di cura legate alla posizione genitoriale, così come quelle legate alla salute oppure all'assistenza verso familiari anziani o disabili, stanno alimentando da tempo una copiosa normativa sempre più specifica dedicata per così dire alla “gestione del tempo”, anche al di là della disciplina di cui al Testo unico su maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e alla L. 104/1992: dal lavoro agile(artt. 18 c. 3bis L. n. 81/2017) alla disciplina del part-time per particolari patologie (art. 8 D.Lgs. n. 81/2015), alla disciplina dei permessi aggiuntivi in caso di patologie oncologiche (L. n. 106/2025), solo per fare alcuni esempi.

Si può sostenere che sono le esigenze di conciliazione quelle che sostengono oggi questo sviluppo normativo, intese quale obiettivo concreto coinvolgente i lavoratori, le imprese e lo stesso legislatore in un crescendo normativo che non riguarda più solo chi riveste la posizione di genitore ma anche chi si occupa di familiari disabili, anziani o persone non autosufficienti. Lo sviluppo che la legislazione italiana ha avuto negli ultimi venti anni in termini di “gestione del tempo di lavoro” è segno evidente del crescente interesse per quelle esigenze di conciliazione vita-lavoro che ormai riguardano tutti: giovani e meno giovani, genitori e caregiver, lavoratori (ma anche non lavoratori, come messo in evidenza dalla recente prospettiva di una legge dedicata in senso ampio ai caregiver).

L'istituto delle ferie solidali così come quello della banca ore solidali non sono che espressione di tale sviluppo normativo e contrattuale.

Spesso negli ultimi anni la contrattazione collettiva ha recepito tale disciplina integrandola tenendo conto delle specificità del settore di riferimento.

Un esempio è quello del CCNL del settore Metalmeccanico (recentemente rinnovato con un rafforzamento delle tutele in caso di patologie oncologiche) il quale prevede la possibilità di cessione delle ferie, ma anche quello della cessione dei permessi tra lavoratori, per esigenze di assistenza familiare. Il contratto collettivo integra, infatti la previsione di legge di cui al citato art. 24 D.Lgs. 151/2015 con la possibilità di avvalersi di tale istituto in favore delle donne vittime di violenza di genere di cui all'art. 24 D.Lgs. 80/2015 e per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.

Tali previsioni sono spesso accompagnate da procedure di trasparenza anche sindacale e di volontarietà di adesione, con la necessità di acquisire il consenso espresso dei lavoratori beneficiari anche ai fini della gestione dei dati in base alla normativa sulla Privacy (GDPR).

Il caso

Quali sono le implicazioni organizzative legate all'adozione dell'istituto delle ferie solidali?

La soluzione

Dal punto di vista organizzativo, l'adozione di una banca ore solidale che contenga anche la disciplina delle ferie solidali, comporta la necessità di implementare sistemi di gestione delle ore accantonate e cedute, garantendo la tracciabilità e la corretta imputazione delle stesse. L'azienda deve inoltre predisporre procedure di richiesta, autorizzazione e comunicazione, assicurando al contempo il rispetto della privacy e della volontarietà dell'adesione.

In alcuni casi è la stessa contrattazione collettiva a dettare i principi per la gestione di tale istituto contrattuale. Il già citato CCNL del settore Metalmeccanico prevede, ad esempio, di definire in sede di regolamento interno:

  • le situazioni per le quali si decide di avviare l'istituto;
  • il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i Par accantonati in Conto ore e la quantità minima di ore cedibili;
  • l'eventuale modalità di partecipazione aziendale;
  • i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l'istituto;
  • le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi;
  • l'eventuale proroga dell'istituto;
  • la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruite.

In mancanza di regolamentazione aziendale gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.

Da un punto di vista pratico, poi, è sempre opportuno fare riferimento esplicito all'interno del Regolamento alla necessità del consenso espresso ai fini privacy e alle modalità di gestione e di evasione delle richieste solo da parte dell'Ufficio Personale, in ragione del fondamentale rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati, considerata anche la possibile presenza di casistiche personali o familiari particolari o complesse (casi di violenza di genere oppure di particolari patologie).

È inoltre utile fornire dei parametri per la valorizzazione economica del giorno di ferie ceduto, di solito fondati sulla retribuzione lorda oraria del dipendente donatore al momento della cessione e sul presupposto (previsto espressamente dal CCNL del settore Metalmeccanico preso ad esempio di tale disciplina) per cui le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale. L'importo così determinato sarà convertito in ore fruibili dal dipendente beneficiario, in base alla sua retribuzione lorda oraria.

La disciplina delle ferie solidali e della banca ore solidale rappresentano una risposta innovativa alle esigenze di conciliazione vita-lavoro che promuove la solidarietà tra i lavoratori. La normativa nazionale e la contrattazione collettiva offrono un quadro flessibile, ma è fondamentale che l'adozione di tali strumenti sia accompagnata da procedure chiare e trasparenti, in grado di tutelare sia i diritti dei lavoratori che le esigenze organizzative dell'azienda.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Beniamino Scarfone

- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicista

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