
mercoledì 31/12/2025 • 12:30
Il MEF ha recepito la Direttiva DAC8 e aggiornato il DM 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico di informazioni fiscali. Le nuove regole contenute nel Decreto si applicano dal 1° gennaio 2026.
redazione Memento
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha firmato il decreto che recepisce in Italia la Dir. UE 2023/2226 (cosiddetta DAC8) e aggiorna il DM 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico di informazioni fiscali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Il decreto si inserisce nel quadro delle modifiche alla Dir. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, come da ultime Dir. UE 2025/872 e Dir. UE 2023/2226, nonché degli standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni (CRS) e sul nuovo Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).
Tra le principali novità, il decreto amplia e aggiorna le definizioni contenute nell'art. 1 DM 28 dicembre 2015, includendo espressamente moneta elettronica, valute digitali delle banche centrali e cripto-attività. L'“istituzione di deposito” comprende ora anche i soggetti che detengono moneta elettronica o valute digitali della banca centrale per i clienti, mentre la nozione di “entità di investimento” viene estesa alle attività su cripto-attività oggetto di comunicazione, in linea con la disciplina antiriciclaggio UE.
Viene ridefinita la categoria di “attività finanziaria” per ricomprendere strumenti derivati, contratti assicurativi e partecipazioni anche riferite a cripto-attività, con esclusione dei soli interessi diretti non debitori su immobili. Sono introdotte le definizioni di moneta elettronica, moneta fiduciaria, valuta digitale della banca centrale, cripto-attività e cripto-attività oggetto di comunicazione, nonché della relativa “operazione di scambio”.
Sul fronte operativo, il decreto rafforza gli obblighi di comunicazione delle istituzioni finanziarie italiane, precisando i dati identificativi da trasmettere (incluse le informazioni sul ruolo delle persone che esercitano il controllo o detengono quote nel capitale di rischio) e introducendo una disciplina specifica per la mancanza temporanea di autocertificazione fiscale sui nuovi conti, che consente di applicare in via transitoria le procedure previste per i conti preesistenti.
È inoltre previsto che l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti sia pubblicato annualmente, entro il 15 maggio, sui siti del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, a garanzia di certezza e aggiornamento per gli operatori.
Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2026, con una fase transitoria per gli anni di rendicontazione 2026 e 2027, durante i quali le istituzioni finanziarie non saranno tenute a comunicare alcune informazioni di dettaglio sui ruoli delle persone che esercitano il controllo, se non già disponibili.
Fonte: Decreto MEF
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