
venerdì 02/01/2026 • 06:00
Essendo la comunicazione all'ENEA un adempimento privo di valenza sostanziale, con finalità meramente statistiche e finalizzata al monitoraggio del risparmio energetico ottenuto, l'eventuale errore commesso nella compilazione della stessa non rientra tra le cause di decadenza della detrazione. Così si è pronunciata la CGT II Lombardia con la sentenza 17 dicembre 2025 n. 2863.
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L'agevolazione
Con l'art. 1 c. 344 e ss. L. 296/2006 il legislatore ha previsto per i contribuenti la possibilità di detrarre dall'imposta lorda una quota delle spese documentate e relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione può essere concessa - in coerenza con le norme di attuazione della disciplina agevolativa (regolamento di cui al DM 18 febbraio 1998 n. 41 e successive modificazioni) sempreché la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio (art. 6 D.Lgs. 192/2005) ovvero un attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. Il regolamento attuativo (DM 19 febbraio 2007) individua specifici casi di diniego di detrazione, fra cui: l'effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste; l'esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate; la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, ...
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Paolo Parisi
- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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