
lunedì 29/12/2025 • 11:32
L’INPS, con Mess. 23 dicembre 2025 n. 3922, informa che è possibile presentare online istanza di rinuncia all’applicazione della riduzione contributiva del 50% spettante ad artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nel 2025.
redazione Memento
Premessa
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 186 L. 207/2024) ha previsto che i lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti e che percepiscono redditi d'impresa (anche in regime forfettario) possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.
Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita domanda telematica all'INPS.
La nuova funzionalità di rinuncia
Con Mess. 23 dicembre 2025 n. 3922 l'INPS comunica che la procedura informatica è stata implementata con l'inserimento della funzione di rinuncia, presente all'interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, accedendo alla domanda. L'esercizio di tale funzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, comporta la perdita del diritto alla riduzione contributiva per tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la relativa domanda che è oggetto di rinuncia.
Ad esempio, il soggetto ha iniziato l'attività nel mese di aprile 2025 e ha aderito alla riduzione contributiva in argomento con domanda presentata e accolta in data 10 settembre 2025; il 10 gennaio 2026 presenta la domanda di rinuncia: dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026 la tariffazione è ridotta al 50%, mentre dal mese di febbraio 2026 è dovuta la contribuzione previdenziale in misura piena.
A seguito della rinuncia non è possibile accedere nuovamente all'agevolazione.
Particolarità
In esito all'accoglimento della domanda di riduzione contributiva sono necessari i tempi tecnici per l'adeguamento delle procedure informatiche di tariffazione. Pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e ai quali è stata accolta la relativa domanda, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 83/2025. Diversamente, nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o saranno rimborsati.
Riduzione contributiva e regime forfettario
Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto alle altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota: pertanto, le richieste formulate nel corso del 2025 di applicazione del regime forfettario previdenziale, cui abbia fatto seguito l'accoglimento della domanda di riduzione contributiva, in via eccezionale e per il solo anno 2025, vengono neutralizzate e non si determinerà l'impossibilità di fruire del regime forfettario al termine della fruizione della riduzione contributiva in argomento per i nuovi iscritti nell'anno 2025.
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Paolo Bonini
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