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martedì 23/12/2025 • 13:50

Lavoro DALL'INAIL

Autoliquidazione 2025/2026: versamento dei premi e riduzioni contributive

L’INAIL, con istruzione operativa 22 dicembre 2025 n. 11245, fornisce le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2025/2026, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

a cura di

redazione Memento

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Autoliquidazione del premio: riepilogo scadenze

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2026 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025 è il 2 marzo 2026.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026. Servizi online I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio (istruzione operativa 22 dicembre 2025 n. 11245).

Riduzione di presunto

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2026) devono inviare all'Inail entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2026.

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

Con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Inail ha approvato la nuova tabella A “Bonus”, nonché la modifica dell'aliquota di oscillazione.

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, all'articolo 1, comma 1, ha autorizzato l'Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla deliberazione del Presidente dell'Inail n. 17 del 10 novembre 2025, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;

2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riduzioni del premio assicurativo

Si riepilogano, a legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2025/2026:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)

2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)

3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)

4. Sgravio navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 (PAN)

5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)

6. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)

7. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)

8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT) 9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)

10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2025 e per la rata 2026.

Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura nella misura del 44,32% per la regolazione 2025 e per la rata 2026 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione del premio per le imprese artigiane

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023/2024 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio.

La riduzione si applica alla regolazione 2025 nella misura del 5,07%.

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Incentivi per assunzioni di over 50 disoccupati

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Apertura Servizi online

Si informa che i servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2025-2026 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

  • Riduzione di Presunto (PAT): 2 gennaio 2026;
  • Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2026;
  • Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 8 gennaio 2026;
  • AL.P.I. online (PAT): 8 gennaio 2026;
  • Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 8 gennaio 2026;
  • Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2026.

Fonte: istruzione operativa INAIL 22 dicembre 2025 n. 11245

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