
venerdì 12/12/2025 • 11:50
L’INAIL, con Istruzione operativa 10 dicembre 2025 n. 10896, informa che, nelle more della revisione delle tariffe dei premi assicurativi prevista dal DL sicurezza, è possibile applicare in via provvisoria le nuove aliquote per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026.
redazione Memento
Il Consiglio di amministrazione dell'Inail con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all'articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Il Decreto Sicurezza ha infatti autorizzato l'Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Lo stesso articolo, al comma 4, ha inoltre stabilito l'esclusione dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Applicazione provvisoria delle nuove aliquote
Al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell'Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025, ha autorizzato l'applicazione, in via provvisoria, delle nuove aliquote di cui alla citata deliberazione n.146/2025 per determinare il tasso applicabile 2026 ai fini dell'autoliquidazione 2025/2026. In via provvisoria, pertanto, i tassi applicabili 2026 sono calcolati applicando la nuova tabella A “Bonus” e l'aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), di cui ai commi 5, 8 e 9 dell'articolo 20 delle MAT.
Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono consultabili nell'istruzione operativa in commento.
L'applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico è stata esplicitata nelle comunicazioni del tasso applicabile per l'anno 2026 (20sm), con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:
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