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Agenzia delle Entrate, Circ. 14/E/2025: focus sulla restituzione IVA (art. 30-ter DPR 633/72)

L'Agenzia delle Entrate, il 18 dicembre 2025, ha rilasciato la Circ. 14/E/2025 con la quale ha integrato le precedenti informazioni e disposizioni relative al regime transitorio opzionale, fornendo ulteriori indicazioni per gli Uffici.

Il documento è composto di 6 parti che vanno dall'ambito applicativo del regime transitorio opzionale, per poi soffermarsi a quello soggettivo, nonché alla durata e variazione dell'opzione e al recupero dell'imposta non dovuta. Spazio poi al rapporto con il regime degli autotrasportatori e per la clausola di salvaguardia.

Un aspetto su cui occorre soffermarsi è quello della restituzione dell'imposta, secondo il meccanismo di cui all'art. 30-ter DPR 633/72, al quale si potrà accedere previo accertamento definitivo da parte del Fisco svolto nei confronti di una delle due parti della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La previsione vuole ovviare al venir meno del principio cardine della neutralità dell'imposta, circostanza che si può verificare in caso di:

  • il committente, a cui fosse stata contestata con avviso di accertamento l'IVA indebitamente detratta, avesse definito l'atto impositivo versando l'imposta all'Erario;
  • il committente avesse promosso un'azione civilistica nei confronti del prestatore per la restituzione dell'imposta addebitatagli in via di rivalsa.

Il prestatore, avendo restituito al committente l'imposta erroneamente applicata, si sarebbe potuto trovare nelle condizioni di essere impossibilitato a chiedere, a sua volta, il rimborso all'Erario per decorso dei termini. In tal caso invece si consente al prestatore che versi nella predetta situazione, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, di chiedere all'Erario la restituzione dell'imposta. Tale particolare tipologia di rimborso, essendo strutturata sulla base di un rapporto di rivalsa dell'imposta tra committente e prestatore, deve necessariamente tener conto delle peculiarità del regime opzionale in esame.

Di conseguenza, l'Agenzia puntualizza che, applicando l'art. 30-ter:

  • il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell'imposta «in nome e per conto del prestatore», chiede all'Erario la restituzione della maggior imposta detratta, disconosciuta e versata in seguito all'accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta a condizione che il committente dimostri l'effettivo versamento dell'imposta;
  • considerato che il prestatore non incassa né versa l'imposta all'Erario, la domanda di restituzione è presentata dal committente entro il termine di 2 anni dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.

Al contempo, per le fatture emesse nell'ambito del regime opzionale, si potrà applicare la procedura della nota di variazione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'art. 26 DPR 633/72, purché ne ricorrano i presupposti. In particolare, qualora il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, secondo il comma 2 dell'art. 26, il committente dovrà rettificare l'IVA per l'importo evidenziato nella nota di variazione e in precedenza detratto. A fronte di tale circostanza e in considerazione del fatto che aveva versato integralmente l'imposta, in nome e per conto del prestatore, in capo allo stesso committente si origina un credito IVA che potrà essere recuperato mediante un'istanza di rimborso ex art. 30-ter, c. 1, DPR 633/72, potendosi ravvisare il “presupposto” per la restituzione nella ricezione della nota di variazione.

Spazio poi al rapporto con il regime degli autotrasportatori, previsto dall'art. 74, 4° c., DPR 633/72, il quale potrà coesistere con il regime transitorio.

A livello “operativo”, qualora un trasportatore, che opera nell'ambito del regime di cui all'art. 74, abbia aderito a quello opzionale in qualità di committente, dovrà:

  • registrare le fatture ricevute nel registro “IVA acquisti” di cui all'art. 25 Decreto IVA, facendole confluire ordinariamente nella propria liquidazione IVA trimestrale;
  • versare l'IVA in nome e per conto del prestatore con Modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura (che è la data di trasmissione allo SDI), anche laddove detta fattura sia stata emessa da un trasportatore che a sua volta ha aderito al regime di cui all'art. 74, 4° c., Decreto IVA.

Assonime: Circ. 28/2025

Con Circ. 18 dicembre 2025 n. 28, Assonime ha integrato il proprio precedente documento (n. 17/2025), con il quale aveva analizzato la nuova disciplina, soffermandosi sui provvedimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nei mesi successivi (Provv. 28 luglio 2025; Faq 10 settembre 2025; Ris. 47-50-53/2025).

L'associazione si è di fatto soffermata sui 2 aspetti cruciali: modello per la comunicazione e restituzione dell'imposta. Quanto al primo punto, è stata effettuata una ricognizione delle modalità di presentazione, raggruppando tutte le istruzioni fornite dall'Agenzia nei provvedimenti assunti nei mesi precedenti.

Quanto al secondo aspetto, già osservato da Assonime nella Circ. n. 17/2025, vengono forniti ulteriori chiarimenti di stampo prettamente operativo, sottolineando sin da subito che la disciplina in esame è volta a ovviare ai problemi determinati dalla difficoltà di qualificazione dei contratti caratterizzati da prevalente impiego di manodopera e, in particolare, di stabilire una precisa demarcazione tra i contratti che hanno a oggetto la somministrazione di personale dipendente e quelli d'appalto o altre figure contrattuali aventi ad oggetto prestazioni di servizi. La qualificazione del contratto assume una rilevanza fondamentale per l'applicazione dell'IVA siccome la base imponibile della somministrazione di manodopera è limitata ai compensi dovuti al prestatore, escludendo i costi relativi ai lavoratori, mentre la base imponibile dell'appalto e degli altri contratti è formata dai corrispettivi complessivamente dovuti.

Si pone poi l'accento su episodi accaduti ove i verificatori, in base alla riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione, avessero considerato inesistenti le operazioni fatturate e per l'effetto avessero poi recuperato - totalmente o parzialmente - l'IVA detratta, siccome il diritto alla detrazione era legato alla realizzazione effettiva della cessione dei beni o alla prestazione di servizi imponibili.

Quanto all'efficacia del rimedio previsto dall'art. 30-ter DPR 633/72 - secondo cui il prestatore possa presentare all'Erario domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, in base all'accertamento definitivo del Fisco, entro il termine biennale dall'avvenuta restituzione al committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa - Assonime sottolinea che sia necessaria la collaborazione e la solvibilità del prestatore e sotto tale profilo si può apprezzare l'efficacia del nuovo regime opzionale che consente al committente la possibilità di richiedere direttamente all'Erario la restituzione dell'imposta non dovuta.

Fonte: Circ. AE 18 dicembre 2025 n. 14/E

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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