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Un'impresa che produce trucioli e segatura di legno, non trattati chimicamente e sottoposti alle sole operazioni meccaniche di vagliatura e depolverizzazione, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate quale aliquota IVA applicare alle cessioni di tali prodotti. Il dubbio nasceva anche alla luce della risoluzione n. 59/E del 9 dicembre 2024, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ricondotto all'aliquota ordinaria le lettiere per animali già lavorate e confezionate come prodotto finito, nonostante fossero realizzate, in tutto o in parte, con materiali di origine legnosa. 

L'istante domandava quindi se i trucioli e la segatura – pur potendo essere utilizzati dal cliente come lettiera per animali o per il riempimento dei giacigli – potessero continuare a fruire dell'aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i “cascami di legno, compresa la segatura”, ovvero se dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria.

L'Agenzia, con la risposta n. 315/2025 del 18 dicembre 2025, accoglie la tesi dell'istante e conferma che i trucioli e la segatura in questione scontano l'IVA al 10%, alla luce di due profili centrali: 

  • la qualificazione merceologica del bene come “cascame di legno, compresa la segatura”;
  • la sua classificazione nella voce NC 4401 (in particolare, NC 4401 49 10) della Nomenclatura Combinata. 

La base normativa del chiarimento è il n. 98), Parte III, Tabella A, allegata al DPR 633/72, che assoggetta ad aliquota ridotta del 10% le cessioni di: 

  • legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine;
  • “cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”.

Resta ferma l'esclusione espressa dei pellet dal perimetro del n. 98), per i quali continua a trovare applicazione, di regola, l'aliquota ordinaria, salvo altri regimi specifici.

Fonte: Risp. AE 18 dicembre 2025 n. 315

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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