
sabato 27/12/2025 • 06:00
L'operazione di riassicurazione nel Ramo Assistenza (c.d. Ramo 18), svolta da un riassicuratore che ha assunto una quota del rischio, non potrà essere divisa dalla copertura assicurativa principale e pertanto beneficerà dell'esenzione IVA, poiché la riassicurazione costituisce un'operazione economica unitaria (Cass. 31014/2025).
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Riassicurazione: quali aspetti ai fini IVA?
Nel rapporto di riassicurazione, l'assicurato è estraneo alle intese tra le imprese assicuratrici, assumendo l'assicuratore originario la qualità di assicurato per la quota di rischio ceduta e il riassicuratore l'obbligo di coprire i rischi corrispondenti. Quindi il rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto assicurato esiste, con la particolarità che il primo è il riassicuratore e il secondo è l'assicuratore originario.
La giurisprudenza unionale ha rimarcato altresì che è “pacifico che il termine «operazioni d'assicurazione» ex art. 13, sub B, lett. a) - della sesta direttiva - comprende in ogni caso il caso in cui l'operazione considerata è effettuata dallo stesso assicuratore che si è obbligato a coprire il rischio assicurato” e ha specificato che “Il termine «assicurazione» menzionato in detta disposizione comprende anche le categorie di attività di assistenza enunciate nell'allegato della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 10 dicembre 1984, 84/641/CEE” ossia «A. Classificazione dei rischi per ramo (...) 18. ...
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Le operazioni esenti, per natura andrebbero assoggettate ad IVA. Tuttavia, il cedente o il prestatore è tenuto ad emettere fattura.
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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