
martedì 16/12/2025 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha addirittura dichiarato inammissibile “perché non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza” l'istanza di interpello di un contribuente chiarendo che, nonostante le ultime sentenze della Cassazione, l'art. 3 D.Lgs. 23/2011 debba essere interpretato escludendo la cedolare secca anche laddove il solo conduttore agisca in regime d'impresa (Risp. DRE Lombardia n. 956-1371/2025).
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L'interpello n. 956-1371/2025 della DRE Lombardia
L'art. 3 c. 6 D.Lgs. 23/2011 stabilisce che il regime della cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Sull'esatta interpretazione di tale norma sono sorte da anni numerose querelle tra contribuenti ed A.F. – ormai giunte all'attenzione della Corte di Cassazione - volte ad acclarare se il riferimento all'esercizio di impresa o professioni sia da leggere come unicamente rivolto nei confronti del locatore, a nulla rilevando la qualifica soggettiva del conduttore o se, invece, la cedolare secca debba essere esclusa anche nei casi in cui sia il solo conduttore che stipuli l'atto nell'ambito della propria attività d'impresa.
A giugno 2025 i contribuenti istanti dell'interpello qui in esame, già locatori di un contratto da essi stipulato al di fuori dell'esercizio di attività di impresa nei confronti di una società locataria agente in regime d'impresa, hanno chiesto all'A.F. se potessero optare, dall'anno successivo, per il regime agevolato della cedolare secca: l'istanza di chiarimento è stata da essi presentata nel mese di giugno dopo avere constatato che la Corte di Cassazione, con le pronunce nn. 12076 e 12079 del mese di aprile 2025, aveva confermato l'interpretazione da e...
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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