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La L. 182/2025, di conversione del c.d. DDL Semplificazioni, nella parte di interesse ambientale interviene su alcune regole operative del D.Lgs 152/2006:

  • l'art. 5 interviene sulla disciplina del deposito preliminare alla raccolta per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR);
  • l'art. 28, invece, interviene da un lato sulla gestione delle acque sotterranee emunte nei siti contaminati, e dall'altro sui progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome.

Il nuovo deposito temporaneo

L'art. 185-bis del Testo Unico Ambientale disciplina da qualche anno con una norma ad hoc il deposito temporaneo di rifiuti, una delle novità più importanti della normativa sui rifiuti: la ratio legis consiste nell'agevolare le piccole imprese – caratterizzate da una modesta produzione di rifiuti – evitando loro di dover ricorrere a situazioni di smaltimento onerose e sproporzionate rispetto al regime produttivo.

Per poter essere valido, e rimanere fuori dal perimetro della gestione dei rifiuti, il deposito temporaneo deve soddisfare determinate condizioni, elencate nel citato articolo; fra queste – con riferimento specifico ed esclusivo ai “rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario”, la norma prevede che il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

La Legge Semplificazioni amplia questa facoltà, aggiungendo ai punti vendita anche le aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi a loro disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

Sono almeno tre le implicazioni operative della novella.

La prima riguarda la semplificazione logistica reale: la raccolta EPR (specie per flussi diffusi) non è sempre compatibile con lo spazio fisico del punto vendita. L'estensione ad “aree di pertinenza” e ad “altri luoghi” nella disponibilità del distributore o del sistema EPR consente soluzioni più realistiche sul piano logico e della logistica (micro-hub, punti di raggruppamento dedicati, back-of-store esterni, aree condivise).

La seconda concerne lo spostamento del baricentro da “dentro il negozio” al “luogo nella disponibilità/diretta disponibilità” del distributore o del sistema EPR.

Questo cambio obbliga a:

  • chiarire su che base quello spazio è effettivamente disponibile (titolo, accordo, gestione), perché da lì dipendono tracciabilità, controllabilità e responsabilità, soprattutto quando il luogo è “messo a disposizione” dal sistema di gestione;
  • rendere esplicita la regia operativa del deposito (chi disciplina accessi e segregazione, chi presiede sicurezza e conformità, chi risponde delle modalità concrete di raggruppamento). Il fatto che il deposito temporaneo ex art. 185-bis non richieda autorizzazione non consente di creare zone d'ombra nella (latu sensu) gestione dei rifiuti: sposta semplicemente il presidio sulla corretta organizzazione del deposito e sulla chiarezza delle responsabilità.

La terza, infine, riguarda l'effetto “di sistema” della modifica: non si tratta, infatti, di una norma ideata per rendere più elastica la norma in astratto, ma un tentativo di renderla più applicabile e meno ambigua.

Lo sottolinea indirettamente la relazione illustrativa quando qualifica l'intervento come ordinamentale: il problema, in sostanza, non era tanto “dove si deposita”, quanto il fatto che la rigidità del solo punto vendita rischiava di produrre due esiti ugualmente poco efficienti:

  • interpretazioni troppo strette (che bloccano l'organizzazione della raccolta quando lo spazio non c'è), oppure
  • prassi di fatto (raggruppamenti in pertinenze o hub) che restano in una zona grigia.

L'estensione ai luoghi di pertinenza e ai luoghi nella disponibilità del distributore o del sistema EPR, in definitiva, serve quindi a rendere il flusso più stabile e governabile, perché chiarisce a monte quali soluzioni sono legittime e sposta l'attenzione sul punto che conta davvero: come si organizza e si presidia il deposito.

Il diverso trattamento delle acque emunte dai siti contaminati

La seconda novella riguarda la gestione delle acque sotterranee nei siti contaminati: la norma (art. 243 del Testo Unico Ambientale) stabilisce che al fine di impedire e arrestare l'inquinamento di tali acque:

  • oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento,
  • devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette,

con la specificazione che, in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee, deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche.

Inoltre, la norma specifica che il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti tali obiettivi secondo le modalità dallo stesso previste.

Detto questo, nei casi in cui non si proceda secondo la disciplina appena sintetizzata, “l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei”.

La novella introdotta è formalmente minimale – una soppressione – ma rivela una scelta di impostazione: vengono eliminate le parole “e in esercizio in loco”.

Non cambia l'obbligo del trattamento, né il requisito dell'idoneità tecnica; viene meno, invece, un vincolo localizzativo che poteva essere letto come condizione “necessaria” per l'utilizzo di impianti industriali esistenti.

In sostanza, l'attenzione viene spostata dall'idea di un trattamento necessariamente interno al sito alla possibilità di utilizzare, quando tecnicamente appropriato, soluzioni non vincolate alla presenza di un impianto già operativo “in loco”: l'obiettivo è quello di evitare incertezze interpretative e aggravi procedurali che non aggiungono tutela, ma possono rallentare interventi che – per definizione – dovrebbero essere il più possibile tempestivi ed efficaci.

I progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (cosa vuol dire “prodotti a base di elastomeri”)

La terza modifica, infine, interviene su un terreno diverso, ma con la stessa logica della precedente: mettere ordine dove la formulazione vigente lasciava troppo spazio a letture variabili.

La novella riguarda un allegato che contiene l'elenco dei progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano: in particolare prevede la modifica di uno di questi progetti da considerare, quello relativo all'industria della gomma e delle materie plastiche.

Il testo previgente parlava genericamente di “prodotti a base di elastomeri” e fissava una soglia quantitativa senza chiarire a quale componente dovesse essere riferita; proprio questa genericità ha alimentato dubbi interpretativi e applicazioni non uniformi.

La novella riscrive la voce dell'allegato per rendere la fattispecie più determinabile: chiarisce che per “a base di elastomeri” si intendono prodotti in cui gli elastomeri rappresentano la componente almeno prevalente e chiarisce che la soglia va agganciata alla lavorazione di materie prime effettivamente elastomeriche, non a lavorazioni che solo marginalmente le coinvolgono.

Il senso, dichiarato anche nella relazione illustrativa, è quello di evitare che lo screening scatti o non scatti a seconda di come si interpreta una formula ambigua: non cambia la funzione della verifica, ma ne rende più stabile e omogenea l'applicazione.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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