Il regime forfetario per APS e ODV fino al 31 dicembre 2025
Fino al 31 dicembre 2025 gli ETS non hanno la possibilità di applicare i regimi forfetari previsti dal Titolo X del CTS. A seguito di tale situazione, l'art. 5 c. 15-quinquies DL 146/2021 ha previsto che: “In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'art. 1 c. da 58 a 63 L. 190/2014”.
Pertanto, nell'attesa di poter applicare i regimi forfetari dedicati, alle APS e alle ODV è stata concessa la possibilità di applicare il regime forfetario destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa.
L'agevolazione indicava un tetto massimo di euro 65.000,00. Successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. 186/2025, il limite è stato elevato ad euro 85.000,00, uniformandolo a quanto già imposto per le persone fisiche.
Il regime forfetario per ETS generici dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026, gli ETS generici non commerciali potranno optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse, quando sono esercitate con modalità commerciali.
Il regime, disciplinato dall'articolo 80 del CTS, prevede l'applicazione di specifici coefficienti di redditività all'ammontare dei ricavi conseguiti, differenziati in base alla tipologia di attività svolta. Per le prestazioni di servizi, i coefficienti sono pari al 7 % per ricavi fino a 130.000 euro, al 10 % per ricavi compresi tra 130.001 e 300.000 euro e al 17 % per ricavi superiori a tale soglia. Per le altre attività, i coefficienti sono fissati al 5 %, al 7 % e al 14 %, in relazione ai medesimi scaglioni di ricavi.
Al reddito così determinato devono essere aggiunti i componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 86, 88, 89 e 90 TUIR. Qualora l'ente svolga contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente applicabile è individuato sulla base dell'attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi.
L'opzione per il regime forfetario è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è esercitata, con vincolo minimo triennale, salvo revoca. Per gli enti che avviano l'esercizio di un'attività commerciale, l'opzione è effettuata nella dichiarazione prevista dall'art. 35 DPR 633/72.
I componenti positivi e negativi di reddito, riferiti agli anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, saranno imputati per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di applicazione del regime forfetari. Inoltre, le perdite pregresse potranno essere utilizzate secondo le regole ordinarie del TUIR.
Gli enti che adottano la determinazione forfetaria sono infine esclusi dall'applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Il regime forfetario per le APS e le ODV dal 1° gennaio 2026
Oltre al regime forfetario previsto per la generalità degli ETS, il CTS all'articolo 86 disciplina il regime dedicato alle APS e alle ODV, applicabile alle attività di natura commerciale svolte.
L'accesso al regime era consentito a condizione che, nel periodo d'imposta precedente, i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, non superassero la soglia di 130.000 euro, o eventualmente la diversa armonizzata dall'Unione europea. Successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. 186/2025, la soglia è stata abbassata ad euro 85.000,00, uniformandola a quanto già imposto per le persone fisiche. Pertanto, il regime di vantaggio per le APS e per le ODV è stato reso più restrittivo in merito ai requisiti di accesso
Anche in questo caso l'adesione al regime forfetario avviene mediante comunicazione nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio attività, con la presunzione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le ODV applicano un coefficiente di redditività pari all'1 % dei ricavi, mentre per le APS il coefficiente è fissato al 3 %. In caso di opzione, trovano applicazione le regole relative al riporto delle perdite previste dalla normativa di riferimento.
Sul piano degli adempimenti, permane l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, mentre è previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata secondo le modalità e i termini ordinari. È inoltre previsto l'esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte, ferma restando l'indicazione, in dichiarazione, dei dati relativi ai percettori dei redditi corrisposti.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime comporta la non applicazione della rivalsa per le operazioni nazionali, l'adozione delle regole specifiche per le operazioni intracomunitarie, con soggetti non residenti, nonché per importazioni ed esportazioni. Per tali operazioni non è ammesso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Salvo specifiche eccezioni, gli enti sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli ulteriori obblighi IVA, con obbligo di fatturazione e versamento nei casi in cui risultino debitori dell'imposta.
Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 86 prevedeva l'obbligo “di certificazione dei corrispettivi”. A seguito delle modifiche apportate con D.Lgs. 186/2025, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi è stato eliminato.
Disciplina per gli enti non iscritti al RUNTS
Per gli enti che non hanno acquisito la qualifica di ETS, di APS o di ODV è possibile applicare il regime forfetario previsto dall'art. 145 TUIR. Inoltre, per le ASD resta valido il regime di vantaggio previsto dalla L. 398/91.
La VI Commissione, dopo aver esaminato lo schema del decreto legislativo (Atto n. 295) e approvato il 20 novembre 2025, aveva espresso un parere favorevole, con suggerimento di estendere l'applicazione delle disposizioni della L. 398/91 anche alle associazioni di categoria economiche e agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni. Tale suggerimento non è stato inserito nel testo del decreto legislativo n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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