
lunedì 15/12/2025 • 06:00
In tema di liquidazione automatizzata delle imposte, il principio generale circa la necessità del preventivo invio al contribuente di un avviso bonario soltanto in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, viene a essere derogato in presenza di redditi soggetti a tassazione separata (CGT II Lombardia 5 dicembre 2025 n. 2770).
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Il principio generale
In materia di conoscenza degli atti emessi dagli uffici finanziari, lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 6 c. 5 L. 212/2000) stabilisce che “ Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i provvedimenti emessi in violazione.
L'interpretazione della Corte di legittimità
Tale principio generale non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella si...
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Matteo Dellapina
- Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di PaviaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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