
sabato 13/12/2025 • 06:00
Il Codice degli incentivi, pubblicato in GU il 10 dicembre 2025, prevede l'applicazione generale per le agevolazioni che richiedono una valutazione istruttoria tecnica. Per i crediti senza istruttoria è obbligatoria la comunicazione preventiva al soggetto competente dell'ammontare e della ripartizione. Gli incentivi qualificati come Aiuti di Stato devono essere attivati dopo la registrazione nel Registro Nazionale. Quali sono le altre novità fiscali?
Il codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025 n. 286, ha l'obiettivo di armonizzare la disciplina di carattere generale che regola i procedimenti amministrativi per le agevolazioni alle imprese, unificando in un testo unico le norme che erano disperse in una moltitudine di leggi e decreti. Il Codice, in vigore il 1° gennaio 2026, prevede un nuovo regime speciale per gli incentivi fiscali.
La distinzione tra incentivi con e senza istruttoria
Il c. 1 dell'art. 19 del codice degli incentivi stabilisce un chiaro criterio distintivo per gli incentivi fiscali che prevedono una fase di istruttoria valutativa. Questa istruttoria è di natura tecnica, economica e finanziaria ed è finalizzata a verificare il possesso dei requisiti da parte del proponente o dell'iniziativa per cui l'agevolazione è richiesta.
In tema di incentivi con istruttoria, a questa tipologia di incentivi si applica integralmente la disciplina del codice di riferimento. La norma specifica che, sebbene le procedure per l'ammissione siano codificate, le modalità di fruizione, controllo e recupero dell'agevolazione, così come le eventuali conseguenze in caso di fruizione illegittima, restano determinate e regolate dalla disciplina di settore specifica dell'incentivo. In sostanza, il codice fornisce il quadro generale di ammissione, ma le regole operative di gestione e sanzione rimangono quelle proprie di ciascuna legge agevolativa.
La rivoluzione dei crediti d'imposta senza istruttoria
Il c. 2 dell'art. 19 del codice degli incentivi introduce una disciplina di maggiore impatto procedurale per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non richiedono lo svolgimento della preventiva attività istruttoria menzionata al comma 1. Questa categoria, spesso caratterizzata da meccanismi di fruizione automatica (o semi-automatica) basati sull'autodichiarazione o sul sostenimento di spese specifiche, viene ora assoggettata a un regime di preventiva comunicazione e monitoraggio intensivo.
L'obbligo di comunicazione preventiva
La fruizione del credito d'imposta, salvo diverse indicazioni della legge istitutiva, è ora subordinata a una preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente. Tale comunicazione deve indicare:
Questa disposizione è fondamentale per consentire alle Amministrazioni di avere una stima in tempo reale della potenziale spesa fiscale che graverà sul bilancio pubblico, migliorando la capacità di programmazione e controllo.
Flusso informativo e monitoraggio
A seguito di questa comunicazione preventiva, il richiedente è chiamato a fornire anche le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina specifica dell'incentivo, in particolare dopo l'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.
Il ruolo del soggetto competente (l'ente responsabile della gestione dell'incentivo, come l'Agenzia delle Entrate, il Ministero, ecc.) diventa cruciale. Esso ha l'obbligo di comunicare mensilmente (o con la diversa cadenza periodica stabilita dalla legge di riferimento) i dati di cui sopra al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Questo flusso di dati è esplicitamente finalizzato al monitoraggio previsto dall'art. 17 c. 12 L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che stabilisce i principi per l'accertamento e il monitoraggio degli oneri e dei benefici derivanti dagli interventi normativi.
Attivazione dei crediti d'imposta
L'attivazione dei crediti d'imposta avviene tramite provvedimenti del soggetto competente, sulla base delle previsioni della legge istitutiva e delle eventuali disposizioni legislative di riferimento. Questi provvedimenti hanno il compito di definire:
Resta ferma l'applicazione della disciplina di settore per quanto concerne l'attività di controllo, le procedure di recupero delle somme indebitamente fruite e le conseguenze ulteriori in caso di illegittima fruizione.
Il vincolo degli Aiuti di Stato e de minimis
Il c. 3 del codice degli incentivi stabilisce un vincolo di efficacia per tutti gli incentivi fiscali che ricadono sotto la disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato o che vengono fruiti in regime de minimis.
In questi casi, l'incentivo può essere attivato solo dopo che l'Autorità responsabile (definita in base al regolamento n. 115 del 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) abbia provveduto alla corretta registrazione del relativo regime di aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA (quest'ultimi per settori specifici come l'agricoltura e la pesca).
Questa previsione è di vitale importanza in quanto garantisce la legittimità comunitaria dell'incentivo. La mancata registrazione nel RNA impedirebbe la corretta erogazione o fruizione dell'aiuto, potendo comportare, in caso di violazione, l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario, con gli interessi.
Le altre novità fiscali del codice degli incentivi
L'art. 1 del codice degli incentivi definisce il perimetro della nuova disciplina:
1) ambito generale: si applica ai procedimenti amministrativi per la concessione di agevolazioni alle imprese;
2) esclusioni principali:
incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative (salvo quanto specificato dall'art. 19 c. 2 e 3);
incentivi in materia di accisa, che restano regolati dalle rispettive legislazioni di settore;
incentivi contributivi (salvo quanto specificato dall'art. 19 c. 4 e 5).
3) ambito territoriale: si applica su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali.
4) rapporto con normativa Europea:
deve essere compatibile con le regole specifiche degli incentivi cofinanziati con fondi UE (strutturali e PNRR);
fa salva l'applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato (Art. 107, par. 1, TFUE). La concessione degli aiuti è subordinata a decisione positiva della Commissione o a comunicazione preventiva (in caso di regimi soggetti a notifica o regolamenti di esenzione).
L'art. 2 del codice degli incentivi fornisce le nozioni chiave per l'applicazione, definendo l'ambito soggettivo e oggettivo:
agevolazioni fiscali: qualsiasi misura in deroga al regime fiscale ordinario che comporti una riduzione (parziale o totale) della base imponibile o dell’imposta, un differimento, un annullamento del debito o una riduzione dei versamenti;
incentivi fiscali: incentivi che prevedono agevolazioni fiscali.
Infine, l'art. 3 del codice degli incentivi introduce il motore digitale della riforma, creato potenziando e rendendo interoperabili il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it.:
funzione: supportare l’intero ciclo di vita dell’incentivo (dalla programmazione alla valutazione ex post);
servizi offerti: schemi di bando-tipo, classificazione standardizzata delle spese, gestione delle domande, monitoraggio e diffusione dei risultati;
adozione: l'utilizzo dei servizi da parte delle amministrazioni è su base volontaria.
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Carlo Maria Andò
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