
martedì 09/12/2025 • 16:12
L'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri del SSN si applica anche alle retribuzioni per le ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate. Restano invece escluse le retribuzioni per le prestazioni svolte in sede elettorale (Risp. AE 9 dicembre 2025 n. 308).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata del 5% (Risp. AE 9 dicembre 2025 n. 308), introdotta dall'art. 1 c. 354 L. 207/2024, sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Inclusione della pronta disponibilità
La domanda posta da un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) riguardava in particolare la possibilità di estendere il beneficio fiscale alle "Ore di pronta disponibilità" e alle "Prestazioni svolte in sede elettorale".
L'Agenzia, tenendo conto dei pareri dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministero della Salute , ha stabilito che l'imposta sostitutiva del 5% si applica anche ai compensi per le "Ore di pronta disponibilità", ma solo se queste si traducono in attività lavorativa effettiva.
Tale interpretazione si fonda sul fatto che, pur disciplinando la reperibilità, l'articolo 44, comma 6, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 stabilisce che "in caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario". Di conseguenza, la prestazione resa assume la natura di lavoro straordinario e rientra nella disciplina generale dell'articolo 47 del medesimo CCNL , norma definitoria generale a cui la Legge di Bilancio fa riferimento. Inoltre, l'Ufficio legislativo ha sottolineato che la relazione tecnica alla legge ha considerato un aggregato complessivo di straordinario.
Esclusione delle prestazioni elettorali
Per quanto riguarda le "Prestazioni svolte in sede elettorale", l'Agenzia ha confermato l'esclusione dall'aliquota agevolata. Il motivo risiede nel fatto che tali attività non sono specificamente disciplinate dal contratto collettivo di comparto (CCNL Sanità) e non sono riconducibili alla nozione di lavoro straordinario di cui all'articolo 47. Queste prestazioni non sono dirette a fronteggiare esigenze proprie della struttura sanitaria e non rientrano nello svolgimento della prestazione lavorativa infermieristica.
L'attuale risposta rettifica e sostituisce la precedente Risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025.
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