Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, così come disposto dall'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014.
Tralasciando il requisito, pur se essenziale, attinente al sostenimento delle spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, per accedere a detto regime, i contribuenti, nell'anno precedente, devono aver conseguito ricavi ovvero aver percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. In caso di svolgimento di più attività, il predetto limite è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate (Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E).
Ai fini del predetto limite (euro 85.000), non rilevano i ricavi e i compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini degli ISA di cui all'art. 9-bis c. 2 DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017.
L'ammontare dei predetti ricavi/compensi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Perciò il soggetto che, nell'anno precedente ha svolto attività d'impresa applicando il regime ordinario o il regime delle imprese minori, effettuerà la predetta verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza, mentre il contribuente che nell'anno precedente ha svolto attività professionale (quadro RE), che prevede l'imputazione dei compensi con il criterio di cassa, effettuerà la verifica con riferimento a tale criterio di imputazione.
A seguito delle modifiche alla disciplina del regime forfetario, stabilite dall'art. 1 c. 54 L. 197/2022, dal 1° gennaio 2023, l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare - nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento - l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, con le modalità descritte dalla Circ. AE 5 dicembre 2023 n. 32/E.
Non possono accedere al regime i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Cosa cambia con il DDL Bilancio 2026
Il DDL Bilancio 2026 interviene modificando l'importo previsto dalla lettera sub d-ter. Inoltre, sono stati presentati emendamenti che interessano la lettera d) sopra richiamata.
Nell'attuale bozza del citato DDL, la disposizione proroga, per il solo anno 2026, l'innalzamento del limite da 30.000,00 a 35.000,00 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 TUIR, quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, già operato con le disposizioni di cui all'art. 1 c. 12 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Secondo le nuove disposizioni, coloro che nel 2025 percepiranno redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000,00 euro, non potranno accedere al regime forfettario nel 2026.
Si ricorda che ai fini del computo del limite, sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (Risp. AE 14 aprile 2020 n. 102) mentre, sono compresi, i redditi di lavoro dipendente e assimilati esenti in Italia (es. pensione estera di ex dipendente UE) (Risp. AE 3 maggio 2023 n. 311).
Interessante è la proposta presentata con l'emendamento (12.3), che modifica la lettera d) summenzionata, con il quale si vuole contemplare la possibilità di usufruire del regime forfetario da parte dei soci accomandanti di una società in accomandita semplice.
Detti soci, per la vigente normativa, non possono aderire al regime forfetario, ma, con la prevista modifica, potranno “sfruttare” il nominato regime, si presume, per il fatto che, la posizione dell'accomandante nella società, è quella di apportare capitale. Di norma il socio accomandante è responsabile solo fino all'ammontare della sua partecipazione al capitale mentre, colui che gestisce l'ente, è il solo socio accomandatario, che è illimitatamente e solidalmente responsabile, al quale spetta l'amministrazione della società.
Va però evidenziato che, una volta approvato l'emendamento, occorre coordinare la modifica con il principio per cui è stata emanata la norma, ossia evitare l'assoggettamento a diversi regimi di tassazione dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo conseguiti nel medesimo periodo d'imposta.
Con lo stesso emendamento è stata prevista l'esclusione dal regime in esame per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società in accomandita semplice.
Sul punto, la Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E, ha chiarito che, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
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