
venerdì 05/12/2025 • 14:36
La cessione dell'integratore alimentare "X" è soggetta all' aliquota IVA ridotta del 10%. L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 5 dicembre 2025 n. 305, si basa sul consolidato orientamento di prassi e sul parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che ha classificato il prodotto nella voce 2106 della Nomenclatura Combinata ("Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove") .
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in risposta all'istanza di interpello presentata dalla Società ALFA riguardo l'aliquota IVA applicabile alla cessione del suo prodotto "X", un integratore alimentare .
L'Agenzia ha ribadito che gli integratori alimentari non beneficiano di per sé dell'aliquota IVA ridotta poiché non sono espressamente previsti in alcuna Parte della Tabella A allegata al Decreto IVA . L'applicazione di un'aliquota IVA ridotta è pertanto riconosciuta caso per caso , e dipende dal parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in base all'analisi della composizione specifica del prodotto .
Per prassi consolidata, l'aliquota IVA del 10% è applicabile agli integratori alimentari quando classificati da ADM nel numero 80) della Tabella A, Parte III, del Decreto IVA .
L'Istante ha allegato all'istanza il parere di accertamento tecnico di ADM . Sulla base di tale istruttoria, ADM ha classificato il Prodotto "X", nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell'ambito della voce 2106 della Tariffa. Nello specifico, la classificazione è avvenuta al Codice NC 2106 90 ("preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre") .
La Nota Complementare 5 al Capitolo 21 specifica che le "Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse... destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove" .
Preso atto della classificazione nella voce 2106, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le cessioni del Prodotto "X" sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA .
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