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martedì 09/12/2025 • 06:00

Lavoro ASSUNZIONI AGEVOLATE

Bonus Giovani under 35: tempo fino al 31 dicembre per l'esonero contributivo

Ancora poche settimane a disposizione dei datori di lavoro per assumere a tempo indeterminato lavoratori under 35 usufruendo dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali introdotto dal Decreto Coesione: le assunzioni (o le stabilizzazioni) vanno perfezionate entro il 31 dicembre 2025.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro - Pubblicista

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I datori di lavoro privati interessati a rafforzare il proprio organico con giovani talenti hanno poche settimane a disposizione per beneficiare dell'esonero contributivo c.d. Bonus Giovani previsto dal cd. Decreto Coesione (DL 60/2024 convertito in L. 95/2024). Il 31 dicembre 2025 rappresenta infatti il termine ultimo per procedere con assunzioni a tempo indeterminato o stabilizzazioni contrattuali che consentono l'accesso alla misura di incentivazione.

L'agevolazione, disciplinata dall'art. 22 DL 60/2024, è diventata pienamente operativa soltanto dopo l'emanazione del decreto attuativo dell'11 aprile 2025 e delle successive indicazioni fornite dall'INPS. Nonostante il ritardo nell'attivazione della misura, che ne ha limitato l'efficacia rispetto alle previsioni iniziali, l'opportunità rimane ancora concretamente fruibile per chi decide di agire tempestivamente in queste ultime settimane dell'anno.

L'incentivo: natura e ambito applicativo

L'agevolazione in esame si configura come un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'assunzione o la stabilizzazione di giovani lavoratori. La misura si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato, includendo anche le imprese agricole, mentre restano esclusi dall'ambito applicativo i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato. L'incentivo opera unicamente per le assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle a scopo di somministrazione, e per le trasformazioni di rapporti da tempo determinato a indeterminato realizzate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Per la fruibilità dell'agevolazione, il lavoratore deve possedere specifiche caratteristiche al momento dell'instaurazione o della trasformazione del rapporto:

  • innanzitutto, l'età deve essere inferiore ai 35 anni, condizione verificata esclusivamente alla data della prima assunzione o trasformazione incentivata. In termini pratici, il lavoratore deve aver compiuto al massimo 34 anni e 364 giorni;
  • sotto il profilo dell'inquadramento professionale, l'incentivo si applica ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro, rimanendo invece escluso il personale dirigenziale;
  • un elemento fondamentale riguarda la storia lavorativa del giovane che non deve aver mai sottoscritto in precedenza un contratto a tempo indeterminato. Costituiscono eccezione a tale regola gli eventuali rapporti di apprendistato che non siano proseguiti, al termine del periodo formativo, come ordinari rapporti subordinati a tempo indeterminato. Qualora il medesimo lavoratore venga successivamente riassunto da un diverso datore di lavoro, quest'ultimo potrà beneficiare della quota residua dell'esonero, indipendentemente dall'età raggiunta dal lavoratore alla data della nuova assunzione.

Parametri economici dell'agevolazione

L'esonero contributivo copre integralmente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'importo mensile massimo dell'agevolazione è differenziato in base alla localizzazione dell'attività lavorativa:

  • per le assunzioni e trasformazioni effettuate su tutto il territorio nazionale dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l'esonero è riconosciuto fino a un massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore; per le aziende con sedi o unità produttive situate nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il massimale mensile è elevato a 650 euro per lavoratore.

In entrambi i casi, la durata massima dell'esonero è fissata in 24 mesi. Restano escluse dall'agevolazione anche altre forme contributive prive di natura previdenziale, il contributo al Fondo TFR, i contributi ai Fondi di solidarietà e il contributo destinato ai Fondi interprofessionali.

Incremento occupazionale netto: un requisito essenziale

A seguito delle interlocuzioni tra il Ministero del Lavoro e la Commissione europea, sono state introdotte condizioni più stringenti per l'accesso all'incentivo.

Come specificato dall'INPS nella Circolare n. 90 del 12 maggio 2025, dal 1° luglio scorso, anche per le assunzioni effettuate al di fuori delle aree della ZES, è richiesta la dimostrazione di un incremento occupazionale netto. Tale requisito implica che l'assunzione o la trasformazione agevolata deve determinare un effettivo aumento del numero complessivo di occupati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L'incentivo, in altri termini, non può essere utilizzato per sostituire personale già presente in organico, ma deve necessariamente generare nuova occupazione stabile.

È utile altresì rammentare che, nonostante il regime di totale incumulabilità con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, l'incentivo risulta compatibile con la maxi-deduzione fiscale (art. 4 c. 1 D.Lgs. 216/2023) per le nuove assunzioni del quadriennio 2024-2027 e con l'esonero contributivo per la parità di genere, offrendo così interessanti opportunità di combinazione tra diverse misure agevolative.

Procedure di accesso

Per ottenere il riconoscimento dell'esonero contributivo, il datore di lavoro deve presentare domanda telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni dell'INPS, nella sezione dedicata agli "Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani".

La domanda deve contenere:

  • dati identificativi dell'impresa e del lavoratore;
  • la tipologia contrattuale con l'eventuale percentuale oraria in caso di part-time;
  • la retribuzione mensile media prevista comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
  • l'aliquota contributiva applicata;
  • l'indicazione della sede operativa in cui si svolgerà concretamente la prestazione lavorativa.

Il modulo di domanda aggiornato dall'INPS richiede una specifica dichiarazione sostitutiva attestante che, per le assunzioni realizzate dal 1° luglio 2025, la fruizione dell'esonero è subordinata al raggiungimento e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto.

Una volta ricevuta la domanda, l'INPS procede al calcolo del beneficio spettante, verifica la sussistenza dei requisiti attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato e, in caso di esito positivo e di disponibilità delle risorse, accoglie la richiesta registrando l'aiuto.

Ultima chiamata: 31 dicembre 2025

Con il calendario che volge rapidamente verso la fine dell'anno, i datori di lavoro si trovano di fronte a una finestra temporale estremamente limitata per operare le proprie scelte in modo da beneficiare dell'agevolazione.

Il requisito fondamentale è che l'assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro siano perfezionate entro il 31 dicembre 2025, data che assume carattere perentorio e inderogabile.

La sostanziale differenza tra le due modalità di accesso all'incentivo e le relative implicazioni pratiche, fanno sì che nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve completare l'intero processo di selezione, sottoscrivere il contratto e perfezionare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il termine di scadenza. Ciò implica la necessità di avviare immediatamente le procedure di reclutamento, considerando i tempi tecnici necessari per l'individuazione dei candidati idonei, le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa e la formalizzazione del contratto di lavoro.

Per quanto riguarda invece le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, la situazione presenta profili di maggiore agilità operativa poiché si tratta di datori di lavoro che già dispongono in organico di lavoratori con contratto a termine rispondenti ai requisiti soggettivi dell'incentivo.

L'impossibilità di perfezionare assunzioni o trasformazioni entro la fine dell'anno comporta la definitiva preclusione dall'accesso all'esonero in esame, con conseguente perdita di un beneficio economico che, proiettato sul biennio di durata massima dell'agevolazione, può raggiungere importi considerevoli: fino a 12.000 euro per lavoratore nel caso del massimale di 500 euro mensili e fino a 15.600 euro per lavoratore nelle aree della ZES con il massimale di 650 euro mensili. Tale perdita si traduce in un incremento sostanziale del costo del lavoro che potrebbe incidere significativamente sulle valutazioni di convenienza economica relative all'ampliamento dell'organico o alla stabilizzazione del personale, anche nei prossimi mesi.

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