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Il Piano Transizione 5.0 stabilisce un meccanismo di prenotazione (comunicazione preventiva) e completamento al GSE per la fruizione del credito d'imposta. L'agevolazione è concepita come un progetto unitario che cumula:

  • beni trainanti: materiali e immateriali ad alta efficienza (digitalizzazione ed efficientamento);
  • beni trainati: impianti di autoproduzione di energia rinnovabile (es. fotovoltaico e accumulo), purché strettamente funzionali al progetto principale e alla riduzione dei consumi energetici.

L'attuale sistema informativo del GSE gestisce la chiusura del progetto in forma unitaria, non consentendo la scissione tra beni trainanti e trainati.

La mancata completabilità formale degli investimenti "trainati" (es. il fotovoltaico) entro i termini previsti rischia di bloccare l'intera architettura del Progetto 5.0, impedendo l'accesso al credito d'imposta complessivo, anche per la componente principale costituita dai beni trainanti ad alta tecnologia.

Termini temporali e momento di completamento

La normativa 5.0 prevede, quale regola generale, la necessità di completare gli investimenti agevolabili entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di estensione al 30 giugno 2026 in presenza di prenotazione valida effettuata entro il 2024 e versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, l'articolo 4 del DM 24 luglio 2024 richiama espressamente la nozione di “data di fine lavori” individuandola, tramite rinvio all'articolo 1, lettera f), nella data in cui il completamento è comunicato al gestore di rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 (TICA). Ne deriva che, ai fini dell'agevolazione, non è sufficiente la semplice ultimazione fisica dell'impianto (installazione di pannelli, inverter, sistemi di monitoraggio e collaudo interno), ma è determinante il momento in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento delle opere al gestore di rete secondo le procedure del TICA. Questa impostazione sposta il baricentro dell'individuazione del momento di completamento dall'ambito tecnico-realizzativo interno all'impresa a un adempimento procedurale esterno, dipendente anche dai tempi di interlocuzione con il gestore di rete.

Il ruolo del TICA e la catena procedurale

Il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), allegato alla deliberazione ARERA ARG/elt 99/08, disciplina tempi e modalità di connessione degli impianti di produzione alla rete pubblica, includendo la fase di richiesta, il rilascio del preventivo di connessione, l'esecuzione dei lavori e la comunicazione di fine lavori. In particolare, secondo quanto indicato dall'articolo 6, il gestore di rete deve rilasciare un preventivo di connessione entro termini predeterminati, differenziati a seconda della complessità dell'intervento (lavori semplici o complessi), mentre gli articoli 10.6 e 10.6-bis disciplinano l'obbligo, in capo al richiedente, di trasmettere la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione e la documentazione attestante il pagamento della quota residua del corrispettivo

Solo a valle di questa comunicazione e della successiva attività del gestore (eventuale sopralluogo, attivazione del punto di connessione, messa in esercizio) l'impianto può dirsi pienamente operativo sotto il profilo della connessione alla rete. Il DM Transizione 5.0, agganciando il concetto di “completamento” alla comunicazione di fine lavori ex TICA, recepisce di fatto un criterio fortemente ancorato alla tempistica di un terzo soggetto (ovvero il gestore di rete), che non solo deve emettere il preventivo ma anche consentire, con le proprie tempistiche operative, l'adempimento finale dell'impresa.

Ritardi dei gestori e rischio sistemico

Ad oggi si registra una crescente difficoltà degli operatori nell'ottenere in tempi utili i preventivi di connessione e nel completare l'iter procedurale, soprattutto in alcune aree territoriali e per determinate taglie di impianto. Infatti, non è infrequente che le imprese abbiano completato da mesi l'installazione dei pannelli e delle apparecchiature, abbiano richiesto il preventivo di connessione e siano in attesa della risposta del gestore o di adempimenti a suo carico, risultando perciò impossibilitate a trasmettere la comunicazione di fine lavori entro il termine di legge, con il rischio concreto di decadere dal credito d'imposta 5.0 prenotato. Questa situazione genera un'asimmetria giuridica, ovvero: (da un lato) l'impresa ha adempiuto puntualmente agli obblighi contrattuali e tecnici (acquisto, fornitura, installazione, dichiarazioni di conformità, richiesta di connessione), mentre (dall'altro) la perdita del beneficio deriva da elementi totalmente sottratti alla sua sfera di controllo, ossia i ritardi amministrativi dei gestori di rete. Il rischio si amplifica se si considera che, in presenza di progetti similari conclusi nella stessa data e con richieste di connessione inoltrate contestualmente a gestori diversi, un'impresa potrebbe rientrare nell'agevolazione e un'altra restare esclusa esclusivamente per differenze nei tempi di rilascio dei preventivi da parte dei diversi operatori.

Effetti sull'unitarietà del progetto e sull'intero credito

La non scindibilità, in sede di comunicazione di completamento al GSE, tra beni trainanti e beni trainati, comporta che l'eventuale mancata “chiusura formale” dell'impianto fotovoltaico entro i termini possa determinare l'inammissibilità dell'intero progetto Transizione 5.0. Ciò significa che, pur in presenza di beni principali pienamente operativi e rispondenti ai requisiti di riduzione dei consumi energetici, l'impresa rischia di vedere azzerato l'intero credito d'imposta maturato per cause esterne alla propria sfera di controllo.

Si ricorda che, sul piano tecnico-contabile, il momento di completamento dell'investimento è decisivo per:

  • la corretta imputazione temporale del credito d'imposta in bilancio, anche in relazione ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) in tema di contabilizzazione dei contributi pubblici;
  • la decorrenza del periodo di utilizzabilità in compensazione tramite modello F24, a seguito della comunicazione di completamento del progetto e del relativo esito positivo dei controlli del GSE;
  • la definizione dell'esercizio di competenza ai fini delle eventuali istanze di ruling o di interpello probatorio in materia di agevolazioni fiscali.

L'assenza di una data certa di fine lavori, imputabile ai ritardi nella catena TICA, crea incertezza nella rilevazione contabile, potendo determinare disallineamenti tra le previsioni di credito iscritte in bilancio (in particolare nei bilanci pro-forma o nelle situazioni infrannuali di fine 2025) e l'effettiva fruibilità del beneficio in sede dichiarativa. Si pongono anche questioni di natura prudenziale e di disclosure in nota integrativa, specie per imprese di maggiori dimensioni o appartenenti a gruppi che redigono bilanci consolidati.

Possibili soluzioni

In questo contesto, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte del MIMIT e del GSE che consenta di “disinnescare” gli effetti distorsivi derivanti dai ritardi dei gestori di rete. Tra le soluzioni interpretative ipotizzabili si possono indicare:

  • il riconoscimento, ai fini della determinazione della data di fine lavori, della documentazione tecnica attestante l'effettivo completamento dell'impianto, quali dichiarazioni del fornitore/installatore, certificati di conformità e rapporti di collaudo, unitamente alla prova dell'avvenuto invio della richiesta di preventivo o di connessione rimasta inevasa entro il termine;
  • una lettura “estensiva” del rinvio al TICA, idonea a considerare come momento rilevante la data in cui l'impresa ha adempiuto a tutti gli atti di sua competenza (realizzazione dell'impianto, richieste al gestore, documentazione completa), spostando sul gestore l'onere di completare il procedimento nei termini regolatori.

Queste impostazioni sarebbero coerenti con la ratio della disciplina, che mira a incentivare investimenti effettivamente svolti e funzionanti, e non a subordinare il beneficio a elementi meramente formali non imputabili ai beneficiari.

Qualora le sopra citate soluzioni non fossero ritenute sufficienti o non venissero adottate per tempo, potrebbe rendersi necessario un intervento normativo mirato. Una prima ipotesi potrebbe riguardare l'introduzione di una proroga selettiva dei termini di completamento limitatamente alle comunicazioni di fine lavori relative a impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili, subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto completamento fisico delle opere e della tempestiva richiesta di connessione alla rete.

In alternativa, si potrebbe prevedere normativamente la salvaguardia del credito d'imposta relativo ai beni trainanti, anche in presenza di beni trainati non formalmente completati per cause documentate non imputabili all'impresa, consentendo la “scissione” ex post del progetto ai soli fini fiscali. Questa soluzione ridurrebbe il rischio sistemico di vanificare l'intera agevolazione per una componente marginale del progetto, mantenendo al contempo un presidio di controllo sugli investimenti in autoproduzione.

Osservazioni

Il quadro descritto evidenzia come un eccesso di formalismo procedurale possa compromettere l'efficacia di un istituto centrale della politica industriale contemporanea, quale il credito d'imposta Transizione 5.0. Le imprese hanno pianificato e realizzato per tempo investimenti significativi in efficienza energetica, digitalizzazione e autoproduzione da fonti rinnovabili; il rischio che questi investimenti siano penalizzati per ritardi dei gestori di rete appare difficilmente conciliabile con la finalità stessa del Piano. È dunque rimesso al legislatore e alle amministrazioni competenti il compito di introdurre soluzioni (interpretative o normative) che garantiscano coerenza tra i principi della disciplina e la sua effettiva applicabilità, tutelando l'affidamento delle imprese e la credibilità complessiva del sistema di sostegno alla transizione energetica e digitale. Un intervento tempestivo, oltre a salvaguardare i progetti già avviati, costituirebbe un segnale importante di affidabilità del quadro regolatorio per gli investimenti futuri.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Maurizio Maraglino Misciagna

- Dottore commercialista e revisore legale

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