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giovedì 04/12/2025 • 11:46

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Crediti da DTA ceduti: solo rimborso, niente compensazione

Con Risp. 4 dicembre 2025 n. 300, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta derivante da DTA ceduto ai sensi dell'art. 43-bis DPR 602/73.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 5 min.
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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 300 del 4 dicembre 2025, esclude l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, dei crediti d'imposta da DTA (Deferred Tax Assets) acquistati mediante cessione ex art. 43-bis DPR 602/73: il cessionario può solo incassare il rimborso, senza possibilità di ulteriore cessione o compensazione.

Nel caso di specie, una società ha acquistato da un'altra crediti da trasformazione DTA ex art. 2 c. 55-58 DL 225/2010, chiesti a rimborso e ceduti ai sensi dell'art. 43-bis DPR 602/73 e ha chiesto se potesse compensarli e come esporli nel quadro RU di Redditi SC.

La cessione dei crediti chiesti a rimborso segue l'art. 43-bis: applicazione degli artt. 69-70 RD 2440/23, divieto di ulteriore cessione, interessi al cessionario; da ciò discende che il cessionario non può compensare, ma solo monetizzare via rimborso.

I chiarimenti operativi richiamati per le DTA ex art. 44-bis DL 34/2019 non superano il vincolo sostanziale dell'art. 43-bis: se il credito è chiesto a rimborso e ceduto, la compensazione è preclusa; è quindi assorbito il quesito sul quadro RU.

Fonte: Risp. AE 4 dicembre 2025 n. 300

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