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Ai sensi dell'art. 3 c. 4 DM 4 maggio 2018, la percentuale in base alla quale è determinato il credito d'imposta spettante per l'anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui al D.Lgs. 153/99, in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale entro il 31 ottobre 2025, è pari al 18,1982%. Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 3 dicembre 2025. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato, l'art. 62 c. 1 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o “CTS”), ha istituito il Fondo Unico Nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle FOB e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo sui centri di servizi per il volontariato (“ONC”). Si ricorda che l'art. 62 c. 6 CTS riconosce alle FOB, a decorrere dall'anno 2018, un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite Modello F24. L'art. 2 DM 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il successivo art. 3 c. 3 stabilisce che l'ONC trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi. Il medesimo art. 3 al c. 4 prevede che l'Agenzia delle Entrate rende nota, con provvedimento del Direttore, la misura percentuale in base alla quale è determinato l'ammontare del credito d'imposta spettante, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN comunicati dall'ONC. Fonte: Provv. AE 3 dicembre 2025 n. 546324

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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