
venerdì 05/12/2025 • 06:00
La fine del 2025 si preannuncia come un momento decisivo su due fronti strettamente connessi: gli adempimenti legati alle detrazioni per il risparmio energetico e l'evoluzione giurisprudenziale sulle frodi in tema di Superbonus e cessione dei crediti, che sta assumendo rilievo sempre più centrale nelle aule giudiziarie. Ne sono un esempio le Cassazioni nn. 37421 e 37423/2025.
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Le frodi da Superbonus: il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione dei reati
Le due ordinanze della Cassazione (Cass. 37421 e 37423/2025) riguardano casi emblematici: soggetti che, tramite fatture inesistenti, asseverazioni false e documentazione fittizia, hanno generato crediti d'imposta per lavori mai eseguiti, poi ceduti a terzi — in alcuni casi anche a Poste Italiane — per abilitarne la monetizzazione.
Nel primo procedimento (ord. n. 1849/2025 – R.G. 37421/2025), viene contestato un credito fittizio di 664.060 euro, creato mediante fatture relative a lavori non reali e ceduto a società private dopo il rifiuto iniziale di Poste Italiane. Nel secondo procedimento (ord. n. 135/2025 – R.G. 37423/2025), l'indagato avrebbe generato un credito di 965.250 euro, anch'esso totalmente privo di fondamento.
In entrambi i casi il Tribunale di Palermo aveva escluso la truffa consumata, qualificando i fatti come tentativo, poiché i crediti non erano stati ancora compensati o riscossi dall'erario. Di conseguenza era stata negata la possibilità di procedere al sequestro per equivalente, misura ammessa solo in presenza di reato consumato.
Il punto centrale è il seguente, il reato si consuma con la creazione del credito fittizio o solo con il suo utilizzo in compensazione o riscossione?
Due orientamenti contra...
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Maurizio Tarantino
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