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giovedì 04/12/2025 • 06:00

Fisco MODELLO OPERATIVO DALL'8 DICEMBRE 2025

Delega unica per gli intermediari: fino al 2026 restano valide le vecchie modalità

Dall'8 dicembre è operativa la delega unica per gli intermediari. Tuttavia, le Entrate hanno previsto un periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026 restano valide le deleghe già conferite con le vecchie modalità (mod. AA7/AA9, deleghe specifiche per dichiarazioni, comunicazioni, accessi PEC, ecc.); dal 1° gennaio 2027 sarà possibile operare con deleghe conferite con il nuovo modello.

di Emiliano Covino - Avvocato cassazionista, Professore aggiunto Unitus, Ricercatore Tor Vergata

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  • Tempo di lettura 2 min.
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In un'epoca dominata dalla semplificazione (almeno sulla teorica), anche l'Amministrazione finanziaria fa la sua parte. A partire dall'8 dicembre 2025 diventa operativa la delega unica per gli intermediari, uno strumento pensato per razionalizzare e semplificare i rapporti tra professionisti abilitati e contribuenti nella gestione dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il cambiamento prende forma con il Provv. AE 539154/2025, che attua quanto previsto dal DM MEF 19 ottobre 2023 e introduce un modello unico di delega utilizzabile per tutti i servizi

Una delega “onnicomprensiva”

Il fulcro della modifica consiste nell'introduzione di un modello unico per il conferimento delle deleghe agli intermediari, valido per l'accesso a tutti i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Un singolo atto, dunque, per abilitare l'intermediario:

  • alla consultazione dei dati fiscali del contribuente,
  • alla presentazione delle dichiarazioni,
  • alla gestione delle comunicazioni e notifiche,
  • alla trasmissione di istanze, domande, richieste.

Non sarà più necessario distinguere tra delega per l'accesso al cassetto fiscale, per la fatturazione elettronica, per la dichiarazione precompilata o per i canali Entratel e Fisconline. La delega unica varrà per tutto.

Il provvedimento introduce anche un nuovo modello di conferimento (modello “UNICA”), disponibile sul sito dell'Agenzia, da utilizzare in alternativa alla scrittura privata autenticata o all'atto pubblico.

Le modalità per il conferimento della delega saranno:

  • digitale tramite SPID/CIE/CNS, direttamente dal contribuente nella propria area riservata;
  • cartacea, con successiva trasmissione e conservazione a cura dell'intermediario;
  • per PEC, nei casi previsti.

Il modello dovrà contenere espressamente:

  • il codice fiscale del delegante e del delegato;
  • l'indicazione puntuale dei servizi richiesti;
  • il periodo di validità della delega (con durata massima quinquennale).

Durata, revoca e obblighi di conservazione

La durata massima della delega unica è fissata in quattro anni. Tuttavia, essa può essere revocata in qualsiasi momento, in piena autonomia dal contribuente. Le modalità di revoca sono due:

  • direttamente online, accedendo alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, dove è disponibile una funzione apposita per la revoca con effetto immediato;
  • mediante comunicazione scritta indirizzata al professionista delegato, che avrà l'onere di trasmettere a sua volta la revoca all'Agenzia, se agisce in qualità di depositario.

La possibilità di revoca istantanea è una garanzia importante di trasparenza e tutela, soprattutto nei casi di cessazione del rapporto fiduciario, cambi di professionista, o conflitti d'interesse.

Quanto agli obblighi degli intermediari, il nuovo sistema rafforza il principio di tracciabilità e responsabilità. I professionisti dovranno conservare copia della delega in modo conforme alle disposizioni dell'Agenzia:

  • se rilasciata in forma cartacea, andrà archiviata con firma autografa e documento di identità allegato;
  • se conferita telematicamente, dovrà essere custodita in formato digitale con firma elettronica avanzata (FEA) o firma digitale.

Tale documentazione dovrà essere prontamente esibita in caso di controlli o verifiche da parte dell'Amministrazione, a pena di disconoscimento della legittimità della delega stessa. Inoltre, si introduce implicitamente un obbligo di aggiornamento continuo dell'anagrafica delle deleghe, con conseguente responsabilità per eventuali deleghe scadute o non più valide ma ancora attive nei sistemi dello studio.

Va ricordato che le modalità previgenti prevedevano distinte procedure e modelli (AA7, AA9, ecc.), differenziati in base al tipo di accesso (Entratel, cassetto fiscale, dichiarazione precompilata, ecc.). La delega unica supera queste frammentazioni, ma impone di aggiornare in modo coordinato le posizioni già attive su ciascun servizio.

Impatti operativi per gli studi professionali

La gestione delle deleghe è da sempre una delle attività meno visibili ma più delicate per gli studi fiscali, soprattutto per quelli strutturati o con clientela business. Il passaggio al nuovo modello “unico” comporta una vera e propria ricognizione straordinaria di tutte le deleghe attualmente attive.

Dal punto di vista operativo, l'impatto sarà significativo:

  • bisognerà mappare tutte le deleghe esistenti, verificarne la validità, e pianificare il loro rinnovo secondo il nuovo formato;
  • sarà necessario formare il personale interno sulle nuove modalità di raccolta, caricamento e gestione;
  • gli studi più evoluti potranno cogliere l'occasione per automatizzare il processo tramite piattaforme cloud con funzioni di firma remota, notifiche di scadenza, archiviazione elettronica e cruscotti per la gestione delle autorizzazioni.

Tuttavia, questo passaggio comporta anche nuove responsabilità: eventuali omissioni, deleghe caricate erroneamente o non revocate per tempo, potrebbero esporre il professionista a rilievi o addirittura a responsabilità deontologiche e risarcitorie in caso di utilizzo anomalo dello strumento.

D'altro canto, questo sistema di firma “forte” ridurrà tutte le complicazioni legale alla validità della delega ed alla effettività e reale corrispondenza del firmatario, che spesso sono sorte con le firme cartacee, poi disconosciute o prive di data certa.

Tempistiche e periodo transitorio

L'entrata in vigore ufficiale del nuovo modello di delega unica è fissata per l'8 dicembre 2025. Tuttavia, l'Agenzia ha previsto un periodo transitorio “morbido” per consentire agli studi e ai contribuenti di adeguarsi gradualmente.

Le principali scadenze sono:

  • fino al 31 dicembre 2026, restano valide le deleghe già conferite con le vecchie modalità (modello AA7/AA9, deleghe specifiche per dichiarazioni, comunicazioni, accessi PEC, ecc.);
  • dal 1° gennaio 2027, sarà possibile operare solo con deleghe conferite secondo il nuovo modello unico.

Questa finestra temporale di oltre un anno va però gestita attivamente, non subita. Gli studi dovranno pianificare sin da subito le operazioni di rinnovo e migrazione, per evitare situazioni di blocco, accessi negati o – peggio – interruzioni nei rapporti con i clienti.
Nel frattempo, è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate pubblichi FAQ e chiarimenti operativi per guidare gli operatori in questa delicata fase di passaggio.

Verso una delega unica “europea”?

Non va sottovalutata la portata sistematica del nuovo modello italiano, che può essere letto anche come primo passo verso una più ampia riforma della rappresentanza fiscale digitale in ambito europeo.

Nel contesto del Regolamento eIDAS 2 e dello sviluppo dell'European Digital Identity Wallet, si discute da tempo della possibilità di creare mandati digitali interoperabili, validi in tutta l'Unione Europea.

La delega unica italiana – con struttura digitale, durata predefinita, revocabilità, conservazione a norma – anticipa alcuni requisiti che potrebbero essere richiesti anche a livello sovranazionale.
Questo sarebbe particolarmente utile per:

  • professionisti che operano in più Paesi dell'Unione;
  • imprese transfrontaliere con sedi in più Stati;
  • soggetti non residenti che vogliono nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Pur restando oggi uno strumento “interno”, la delega unica si pone dunque come modello esportabile in chiave europea, nel solco della crescente interoperabilità dei sistemi fiscali nazionali.

Meno burocrazia, più trasparenza (forse)

La delega unica agli intermediari rappresenta una novità importante, che si colloca nella scia della razionalizzazione digitale del sistema tributario italiano.
Obiettivo dichiarato: semplificare, centralizzare, rendere più sicura e trasparente la rappresentanza fiscale.

Nella pratica, resta da vedere se questi obiettivi saranno pienamente realizzati. Molto dipenderà:

  • dalla qualità delle piattaforme digitali messe a disposizione dall'Agenzia;
  • dalla capacità organizzativa degli studi;
  • e dalla consapevolezza dei contribuenti, che ora potranno accedere con facilità all'elenco delle deleghe attive e revocarle in tempo reale.

Quel che è certo è che, a partire da dicembre 2025, cambia il paradigma del rapporto contribuente–intermediario: non più deleghe parcellizzate e opache, ma una gestione unitaria, tracciabile e consapevole, probabilmente avulsa da contestazioni sulla validità e consapevolezza del firmatario. 

Fonte: Nuovo modello di delega

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Federico Gavioli

- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

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