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AB, cittadino austriaco, ha svolto per molti anni attività presso datori di lavoro privati in Austria e all'estero, prima di essere assunto dal Land Carinzia (uno dei 9 stati che compongono l'Austria), inizialmente come dipendente a contratto e poi come funzionario pubblico. A seguito di una riforma del 2021, il K-DRG austriaco ha previsto che i periodi di attività equivalente svolti in altri Stati SEE siano presi in considerazione per fissare o correggere la “data di riferimento” dell'avanzamento di carriera dei propri funzionati pubblici. Nel 2022 AB chiede il riconoscimento di tutti i suoi periodi equivalenti, nazionali ed esteri, con ricalcolo dunque della retribuzione; la domanda è respinta in applicazione di una clausola transitoria, che consente la rideterminazione della data di riferimento solo se la situazione retributiva del funzionario dipende ancora da tale data e non già da una promozione discrezionale. Il giudice amministrativo regionale della Carinzia, investito del ricorso promosso da AB, solleva tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 45 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), del Reg. UE 492/2011, della Dir. UE 78/2000 e della Carta dei Diritti Fondamenti dell'Unione Europea. Cittadinanza e libertà di circolazione Quanto alla prima questione, la Corte d...

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