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martedì 02/12/2025 • 13:54

Fisco DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Contributo solidaristico straordinario: confermata l’indeducibilità IRES

Non è costituzionalmente illegittima la mancata deducibilità dall’IRES del contributo solidaristico straordinario, che va altresì determinato in modo da considerare periodi omogenei. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 2 dicembre 2025 n. 180.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 depositata il 2 dicembre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni sull'indeducibilità dall'IRES del contributo solidaristico straordinario contro il caro-bollette (art. 37 c. 7 DL 21/2022), ritenendo la scelta legislativa non arbitraria e giustificata da esigenze straordinarie di finanza pubblica.

La Consulta distingue il caso dalla sentenza n. 262/2020 (IRES e costi fiscali inerenti), escludendo effetti distorsivi significativi e richiamando l'equivalenza, sul gettito, tra aumento dell'aliquota e successiva deducibilità.

Rigettate anche le censure ex art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addizionale CEDU: il controllo si arresta alla non arbitrarietà dell'indice di capacità contributiva e alla ragionevolezza/proporzionalità dell'imposizione.

In via interpretativa, la Corte chiarisce che il contributo va determinato su periodi omogenei, con specifica attenzione alle società neo-costituite.

La Corte ritiene non illegittima la mancata deducibilità dall'IRES del contributo solidaristico straordinario, sottolineando la “particolare struttura e finalità” del prelievo e la deroga non irragionevole al principio di deducibilità, giustificata da esigenze eccezionali di finanza pubblica.

La Consulta distingue il caso dall'indeducibilità dei costi inerenti esaminata nel 2020, rilevando che la mancata deducibilità del contributo non produce significativi effetti distorsivi; un eventuale aumento d'aliquota con successiva deducibilità avrebbe effetti sostanzialmente equivalenti sul gettito e non migliorerebbe la posizione dei soggetti passivi.

La Corte dichiara non fondate le questioni della CGT di Roma anche con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU: il sindacato si concentra su non arbitrarietà dell'indice di capacità contributiva e ragionevolezza/proporzionalità dell'imposizione, senza estendersi alla tutela della proprietà ex CEDU come autonoma categoria.

Pur riconoscendo la problematica dell'assenza di un tetto massimo al prelievo – che può portare a effetti rilevanti – la Corte valorizza il carattere “sui generis” del contesto straordinario, richiamando la sentenza n. 111 del 2024 e precisando che, in tempi ordinari, un simile assetto potrebbe costituire indice di illegittimità.

In chiave applicativa, la Corte fornisce un criterio di calcolo: ai fini della determinazione del contributo, il confronto deve avvenire tra periodi omogenei; per le neo-costituite, il primo periodo decorre dalle prime operazioni passive finalizzate all'attività e il secondo deve essere correlativamente ristretto.

L'indeducibilità IRES del contributo resta ferma, ma il perimetro applicativo è guidato da criteri di ragionevolezza e proporzionalità, con particolare attenzione ai periodi omogenei di confronto. Le società neo-costituite devono impostare il calcolo sin dalle prime operazioni passive, con correlativo restringimento del periodo successivo.

Fonte: Corte Cost. 2 dicembre 2025 n. 180

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