
martedì 02/12/2025 • 10:36
Il Garante Privacy ha pubblicato 10 FAQ in tema di trattamento di dati personali nelle procedure concorsuali e selettive, con particolare riferimento alla pubblicazione delle graduatorie.
redazione Memento
Sono numerosi i reclami, le segnalazioni e i quesiti che l’Autorità riceve in merito al trattamento di dati personali nelle varie fasi di gestione delle procedure concorsuali e selettive e, in particolare, alla diffusione online di dati personali in occasione della pubblicazione di graduatorie o atti endoprocedimentali.
A differenza di quelle tradizionali, la pubblicità online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva poiché consente a chiunque di reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, non sempre aggiornate e di natura differente. Una volta pubblicati, i dati rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da chiunque. Nell’utilizzare tale strumento di diffusione occorre, quindi, prevedere forme adeguate di selezione delle informazioni che potrebbero essere altrimenti aggregate massivamente mediante un comune motore di ricerca e suscettibile di utilizzi ulteriori.
Il Garante ha, quindi, pubblicato 10 FAQ sul tema, di seguito riportiamo le principali.
Dopo la recente riforma della pubblica amministrazione, che ha interessato anche la materia della pubblicità delle procedure concorsuali (DL 25/2025), l’attuale quadro normativo conferma, positivizzandola, la posizione tradizionalmente assunta dal Garante rispetto a queste tematiche.
Quali dati personali devono essere oggetto di pubblicazione online nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive?
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online le graduatorie finali recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori da aggiornarsi solo in caso di eventuale scorrimento della graduatoria. I dati relativi agli idonei non vincitori dovranno essere pubblicati online, in base alla legge, solo allorquando l’amministrazione proceda all’aggiornamento delle graduatorie finali con lo scorrimento degli idonei, per l’effetto dichiarati vincitori.
Devono pubblicare il nome e il cognome dei vincitori, oltre eventualmente alla data di nascita in caso di omonimia, nonché la posizione in graduatoria.
Può l’amministrazione pubblicare online la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza in relazione a singoli candidati?
No, l’informazione circa la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza non deve essere pubblicata online. I titoli di preferenza e precedenza costituiscono, infatti, informazioni riferite alle specifiche condizioni soggettive riguardanti i candidati o i loro familiari, che devono essere trattate dall’amministrazione, in base alle norme applicabili, per la stesura della graduatoria finale e devono essere valutate dall’amministrazione per la verifica dei requisiti professionali previsti dalla legge (cfr. art. 5 DPR 487/94).
7) Può l’amministrazione pubblicare online la ricorrenza di cause di esclusione o ammissione con riserva in relazione a singoli candidati?
No. Ancorché tali informazioni possano essere trattate dall’amministrazione anche per la stesura o l’aggiornamento della graduatoria, non ricorrono tuttavia i presupposti per la diffusione online di tali dati. L’eventuale annotazione, anche attraverso l’uso di acronimi, in corrispondenza di specifici nominativi all’interno della graduatoria finale destinata alla pubblicazione online, dà luogo a una diffusione, non prevista dalla legge, di informazioni comunque non necessarie rispetto alle finalità di pubblicità legale e trasparenza amministrativa degli esiti della procedura.
Non possono essere diffuse, inoltre, informazioni relative a condanne penali e reati, acquisite dall’amministrazione anche nell’ambito delle verifiche tramite il casellario giudiziario né l’indicazione dell’ammissione con riserva per giudizi pendenti anche di carattere amministrativo.
9) Può l’amministrazione pubblicare online gli esiti delle prove orali con l’elenco dei candidati esaminati?
No. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, non sono oggetto di pubblicazione online ma sono affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata.
Fonte: FAQ Garante Privacy
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