
lunedì 01/12/2025 • 16:26
Introdotta la distinzione tra HVO e biodiesel ad aliquota ridotta e ad aliquota normale con la conferma per 5 anni dell'aliquota agevolata a 617,40 €/1000 l per i biocarburanti che rispettano i criteri UE e fissando a 632,40 €/1000 l l'aliquota normale del gasolio (Circ. AD 1° dicembre 2025 n. 31).
redazione Memento
La Circ. AD 1° dicembre 2025 n. 31 attua l'art. 3 D.Lgs. 43/2025 ridefinendo il quadro accise: l'aliquota normale sul gasolio impiegato come carburante è pari a 632,40 €/1000 l, mentre per biodiesel e HVO conformi ai criteri UE rimane l'aliquota ridotta a 617,40 €/1000 l, applicabile per cinque anni dal 2025.
La fruizione dell'aliquota ridotta è subordinata alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e all'uso di materie prime dell'Allegato IX; in caso contrario si applica l'aliquota normale.
Per HVO e biodiesel si introduce una doppia tipologia fiscale (ad aliquota ridotta/aliquota normale) senza differenze qualitative del prodotto finito; è ammesso lo stoccaggio promiscuo, con obbligo di contabilità distinta presso i depositi fiscali e adeguamento operativo dal 1° gennaio 2026.
L'Agenzia delle Dogane istituisce i codici CADD S182 (aliquota normale) e S187 (aliquota ridotta) e stabilisce le combinazioni CPA/NC/CADD da usare per identificare HVO e biodiesel in registri e documenti.
Per i depositi commerciali è confermata l'unica contabilità con stoccaggio promiscuo; tuttavia, per forniture agevolate agli aventi diritto è possibile chiedere all'Ufficio ADM la distinta contabilizzazione delle due tipologie, allineando emissione e- DAS e comunicazioni telematiche alle regole dei depositi fiscali.
Per gli stabilimenti di produzione, obbligo di contabilità separata delle materie prime (single counting, avanzate, double counting), con nuovi CADD S200/S201/S202 e regole per co-lavorazione; il prodotto finito è ripartito pro-quota tra aliquota ridotta e normale in base ai quantitativi di materie prime impiegate.
Sugli inventari: una sola giacenza fisica ma due giacenze contabili; calo ammissibile 1% a 15°C su base annua per HVO e biodiesel; recuperi e sanzioni sulle eccedenze fuori tolleranza sono calcolati con riferimento all'aliquota normale.
La Circolare in oggetto è adottata a legislazione vigente, resta suscettibile di integrazioni dopo il decreto interministeriale attuativo dell'art. 3 c. 2-ter DL 57/2023 in tema di agevolazioni per biocarburanti conformi all'art. 44, par. 5, Reg. (UE) 651/2014.
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Stefano Comisi
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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