Ambito applicativo e finalità dell’intervento La disciplina inserita nel Capo IV del disegno di legge annuale per le PMI, attualmente all’esame della Camera, si occupa della lotta alle false recensioni online pubblicate in relazione a prodotti, prestazioni e servizi offerti da imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico in senso ampio. Secondo un’indagine dell’Ufficio studi del MIMIT, l’82% degli utenti legge le recensioni prima di prenotare un hotel, il 70% lo fa per scegliere un ristorante, mentre il Consumer Scoreboard 2025 della Commissione europea indica che il 66% delle recensioni è falso. Si tratta dunque di un fenomeno rilevante che colpisce un settore nel quale i sistemi reputazionali online incidono in modo diretto sulle scelte dei consumatori e sull’esposizione commerciale degli operatori. Le disposizioni sono orientate a tutelare due interessi distinti: da un lato quello dei consumatori, ai quali si intende assicurare recensioni attendibili, verificate e riferite a un’effettiva esperienza di acquisto o fruizione; dall’altro quello delle imprese, che potranno avvalersi di strumenti più adeguati a contrastare contenuti illeciti utilizzati, talvolta, in modo distorsivo per incidere sulla concorrenza. Il testo del DDL PMI approvato dal Senato, frutto di un confronto articolato con la Commissione Europea e con le principali associazioni di categoria e dei consumatori, richiede tuttavia alcuni aggiustamenti per poter operare in modo effettivo e coerente nel contrasto alle false recensioni online, così come evidenziato nella memoria presentata in sede di audizioni alla Camera dall’Unione per la Difesa dei Consumatori (U.Di.Con.) il 18 novembre 2025. Requisiti di liceità delle recensioni e limiti temporali L’art. 19 del DDL individua le condizioni affinché una recensione sia considerata lecita: la pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio; deve essere basata su un’esperienza personale dell’autore; deve essere coerente con la tipologia del prodotto o servizio recensito; non deve essere il frutto di incentivi o benefici ricevuti dal fornitore del prodotto o servizio. La norma stabilisce inoltre che, trascorsi due anni dalla pubblicazione, la recensione non è più lecita evidenziando un ulteriore profilo di criticità: molte recensioni, ancorché datate, potrebbero essere utile ai consumatori purché correttamente contestualizzate. La loro rimozione in ragione della sola anzianità potrebbe comportare una perdita di informazioni utili ad orientare la scelta di acquisto soprattutto in relazione a prodotti/servizi dotati di caratteristiche di stabilità nel tempo. Inoltre, come evidenziato nella memoria di U.Di.Con. in assenza di regole certe sulla rimozione delle segnalazioni “datate” non sarebbe possibile escludere che gli operatori rimuovano esclusivamente le recensioni negative, migliorando di conseguenza i propri ranking sul web. Con riferimento alla presunzione di autenticità prevista qualora la recensione sia corredata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale inerente il prodotto/servizio recensito, si evidenzia un profilo operativo non trascurabile in quanto molte piattaforme non dispongono di procedure per acquisire documentazione e, del resto, potrebbe comunque essere difficile fornire la documentazione richiesta come nel caso ad esempio di pacchetti turistici, prenotazioni collettive o utilizzo di voucher. Il divieto di acquisto, vendita o cessione di recensioni L’art. 20 del DDL introduce un divieto espresso di acquisto o vendita, a qualsiasi titolo, di recensioni relative ai servizi turistici e ricettivi, previsione che si colloca in continuità con quanto già previsto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alle pratiche commerciali scorrette offrendo un riferimento normativo specifico che chiarisce la natura illecita di tali comportamenti. Segnalatori, rimozioni e ruolo delle piattaforme Il DDL prevede la possibilità per il legale rappresentante della struttura recensita di segnalare le recensioni ritenute non conformi, rinviando al sistema di notice and action previsto dall’art. 16 del Digital Service Act, al fine di poterle legittimamente rimuovere. Per evitare che gli operatori intervengano segnalando recensioni negative, ma veritiere, nella memoria dell’U.Di.Con. si propone di introdurre previsioni che assicurino: l’obbligo di motivazione delle richieste di rimozione da parte delle strutture; la tracciabilità delle segnalazioni; le modalità di intervento dell’Autorità o di un organismo terzo nei casi di contestazioni seriali su recensioni negative; sanzioni in caso di segnalazioni manifestamente infondate o in malafede. Segnalatori attendibili e coinvolgimento delle associazioni L’art. 21 del DDL consente alle associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso di determinati requisiti, di ottenere il riconoscimento come segnalatori attendibili ai sensi dell’art. 22 del Digital Services Act. A tal proposito si segnala come il mancato coinvolgimento delle associazioni di consumatori rischi di privilegiare la prospettiva degli operatori economici rispetto a quella dei fruitori di prodotti/servizi, in contrasto con l’esigenza di un sistema equilibrato e coerente con gli obiettivi del Digital Services Act. Coordinamento con il Digital Services Act Il Digital Services Act costituisce il quadro europeo di riferimento per la gestione dei contenuti generati dagli utenti. Esso vieta l’imposizione di obblighi di sorveglianza generalizzata (art. 8), disciplina la responsabilità degli hosting provider (artt. 14–16), richiede la motivazione delle decisioni di rimozione (art. 17) e impone la disponibilità di sistemi interni di reclamo (art. 20). Il DDL PMI si colloca in questo contesto, introducendo obblighi specifici per un settore determinato. Le principali aree che richiedono coordinamento riguardano i limiti temporali e la qualificazione delle recensioni datate, non previsti dal DSA, nonché il ruolo attribuito alle autorità nazionali evitando sovrapposizioni tra AGCOM, Digital Services Coordinator per l’Italia ai sensi dell’art. 49 DSA e l’AGCM al quale il DDL attribuisce un ruolo centrale nell’elaborazione delle linee guida. Conclusioni Il Capo IV del DDL PMI rappresenta un intervento rilevante in un settore nel quale i sistemi reputazionali hanno assunto un ruolo determinante. Le disposizioni presentano aspetti innovativi e potenzialmente utili, ma anche profili di incertezza che richiedono un attento coordinamento con il DSA e un maggiore coinvolgimento delle associazioni dei consumatori per garantire un sistema normativo equilibrato. Le linee guida dell’AGCM e le procedure definite da AGCOM saranno decisive per assicurare un equilibrio tra l’esigenza di contrastare i contenuti ingannevoli e la tutela dell’affidabilità delle recensioni autentiche.
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