
martedì 02/12/2025 • 06:00
Entro il 16 dicembre 2025 occorre versare l'acconto del 90% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. L'aliquota è pari al 17% con versamento in F24 a cura del sostituto d'imposta. Si ricorda che il saldo va versato entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
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Il TFR è un elemento della retribuzione di pagamento differito, dovuto in ogni cessazione del rapporto di lavoro subordinato, composto da accantonamenti annui e da una rivalutazione periodica del fondo pregresso, con calcolo e regole civilistiche definite dall'art. 2120 c.c..
L'imposta sostitutiva riguarda la quota di rivalutazione del TFR e non l'accantonamento dell'anno, è a carico del dipendente ma versata dal sostituto d'imposta, e si paga in due tempi (acconto entro il 16 dicembre 2025 e saldo entro il 16 febbraio 2026), con detrazione dal fondo accantonato a fini contabili. In aggiunta, per i datori che alimentano il Fondo di Tesoreria, l'UniEmens richiede la corretta esposizione degli importi di rivalutazione e dell'imposta sostitutiva, e l'eventuale interazione con recuperi per prestazioni o anticipazioni.
Il TFR è costituito da accantonamenti annui di una quota di retribuzione, rivalutata periodicamente, e va corrisposto in ogni caso di cessazione del rapporto salvo integrale destinazione alla previdenza complementare o cessione del credito a terzi, senza contribuzione previdenziale ma con specifico regime fiscale.
Il TFR “matura” in due componenti: l'accantonamento annuo e il “fondo pregresso” che, al 31 dicembre o alla cessazione, è rivalutato con il coefficiente legale composto da 1,5% fisso + 75% dell'incremento ISTAT FOI r...
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Amedeo Mellaro
- Dottore commercialista e revisore legale in RomaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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