La Terza sezione penale ha annullato senza rinvio una condanna per omesso versamento IVA, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Nel percorso argomentativo, la Corte valorizza la “nuova regola applicabile” introdotta dal D.Lgs. 87/2024: oggi l'omesso versamento dell'IVA oltre 250.000 euro è penalmente rilevante solo se il debito non è in corso di regolare rateizzazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/97; in caso di decadenza dalla rateazione, rileva la soglia di 75.000 euro sul residuo (Cass. 27 novembre 2025 n. 38438).
Nel dettaglio, un imputato, all'epoca legale rappresentante di una società, era stato condannato per omesso versamento IVA relativo all'anno d'imposta 2015, con importo dichiarato oltre soglia. In pendenza dei giudizi di merito, aveva attivato e onorato un piano di rateizzazione e poi beneficiato di una definizione agevolata su parte residua.
In Cassazione, la difesa ha invocato l'intervento del D.Lgs. 87/2024 (testo normativo che ha riformulato la fattispecie di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), chiedendo l'applicazione della disciplina più favorevole e, comunque, rilevando l'omessa valutazione della memoria difensiva da parte della Corte territoriale.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione, ma ha delineato il quadro sostanziale riformato che oggi governa i casi di omesso versamento IVA.
La vecchia regola abrogata: consumazione al 27 dicembre, irrilevanza della rateizzazione sulla tipicità
Nella formulazione previgente, l'omesso versamento IVA era punito nel caso in cui, oltre la soglia di 250.000 euro, non si corrispondesse il dovuto “entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo” (27 dicembre), non incidendo la sola rateizzazione sulla tipicità del reato. Quest'ultima, infatti, poteva rilevare solo come condizione di non punibilità, nel caso in cui vi fosse stato integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento.
La nuova regola applicabile
Il D.Lgs. 87/2024 ha riscritto l'art. 10-ter: oggi il reato può dirsi integrato se, al 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione, l'ammontare non versato supera 250.000 euro e il debito non è in corso di estinzione mediante rateazioneex art. 3-bis D.Lgs. 462/97. Se c'è stata decadenza dalla rateazione, il reato si perfeziona solo se il residuo supera 75.000 euro. La rateizzazione validamente attivata e regolarmente adempiuta diviene un vero e proprio elemento negativo di fattispecie, determinando il venire meno della rilevanza penale della condotta.
Il termine di consumazione e l'effetto pratico per imprese e professionisti
Il riferimento temporale si sposta dal 27 dicembre al 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione: ciò amplia il tempo utile per attivare una rateizzazione e versare la prima rata in modo conforme. Ai fini dell'art. 10-ter, si guarda alla fotografia esistente a quella data: se il debito è “in corso di estinzione” con rateazione attiva e rispettata, la fattispecie non si consuma.
Coordinamento con l'art. 3-bis D.Lgs. 462/97 (come novellato) e scansione operativa
La riforma coordina l'art. 10-ter con l'art. 3-bis D.Lgs. 462/97, come integrato dal nuovo comma 2-bis: gli esiti dei controlli automatizzati devono essere comunicati entro il 30 settembre e la prima rata deve essere versata entro il termine richiamato dall'art. 10-ter (31 dicembre). Ciò consente al contribuente di attivare per tempo un piano di rateizzazione idoneo a escludere la rilevanza penale della condotta, se effettivamente e regolarmente onorato.
Intertemporalità e favor rei: perché la nuova disciplina si applica ai processi in corso
La decisione sottolinea che la riforma non ha una disciplina transitoria ad hoc; pertanto, opera l'art. 2 c. 4 c.p. (applicazione della lex mitior). In presenza di un piano rateale in corso, la norma novellata è più favorevole perché, al ricorrere dei requisiti, rende la condotta non punibile. Perciò, i giudici di merito devono verificare, su istanza difensiva, se la rateizzazione fosse attiva e regolarmente adempiuta alla data rilevante.
L'esito del giudizio: annullamento senza rinvio per prescrizione
Pur tracciando i principi sulla “nuova regola applicabile”, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Ciò chiude il singolo procedimento, lasciando tuttavia un chiaro percorso di interpretazione utile per i processi pendenti.
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Giovanni Incerto
- Dottore Commercialista -Revisore Contabile, Studio Gnudi e associatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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