
giovedì 27/11/2025 • 15:20
Le attività elencate nella Tabella C del DPR 633/72, come l'organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni, sono escluse dall'obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2026, di collegare i terminali POS al registratore telematico. L'esonero è motivato dal fatto che i dati dei titoli di accesso sono già trasmessi separatamente alla S.I.A.E. e resi disponibili all'Agenzia (Risp. AE 27 novembre 2025 n. 298).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 27 novembre 2025 n. 298, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo obbligo, introdotto con la Legge di Bilancio 2025, che impone, a partire dal 1° gennaio 2026, il collegamento dello strumento per l'accettazione dei pagamenti elettronici (POS) al registratore telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L'obiettivo di questa normativa è garantire la piena integrazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, per far emergere eventuali incongruenze tra incassi elettronici e scontrini emessi.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le attività che rientrano nel regime IVA speciale dell'art. 74-quater DPR 633/72 sono esonerate da tale obbligo di collegamento.
Il quesito è stato posto da un'associazione senza scopo di lucro che organizza mostre e fiere feline, attività che rientrano tra quelle elencate al punto 5 della Tabella C allegata al decreto IVA, ovvero Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali. L'associazione, che attualmente documenta i corrispettivi tramite rilascio di titoli di accesso/ricevute fiscali prestampate a tagli fissi, in quanto il suo volume d'affari nell'anno solare precedente non ha superato i cinquantamila euro, chiedeva se fosse comunque obbligata a collegare il POS al registratore fiscale.
L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'esclusione. La motivazione risiede nel fatto che i soggetti che svolgono queste attività assolvono l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con l'emissione del titolo di accesso. I dati relativi a tali titoli, infatti, sono già oggetto di separata trasmissione telematica alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), la quale si occupa poi di renderli disponibili all'Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, per le attività ricomprese nella Tabella C del decreto IVA, come quelle dell'istante, si esclude l'obbligo di collegamento del POS in base alle previsioni dell'art. 2 c. 3 D.Lgs. 127/2015. Rimane fermo l'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi per le attività accessorie, se autonomamente documentate.
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Renato Portale
- Dottore commercialista in LeccoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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