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giovedì 27/11/2025 • 11:29

Lavoro dalla Fondazione Studi

Il diritto alle ferie: tra finalità, godimento e retribuzione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 26 novembre 2025, ha affrontato il tema sempre attuale del diritto alle ferie, analizzandone, in particolare, la finalità e il trattamento retributivo dovuto al lavoratore durante i periodi di fruizione.

a cura di

redazione Memento

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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 26 novembre 2025, ha affrontato il tema del diritto alle ferie - quale principio di rilievo costituzionale e diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.) - analizzandone, in particolare, la finalità,tramite l'analisi dell'impianto normativo su cui riposa il diritto a fruire delle ferie, e il trattamento retributivo dovuto al lavoratore durante i periodi di fruizione.
La finalità delle ferie rappresenta il concretizzarsi del diritto dei lavoratori al ristoro delle energie psico–fisiche, per tale motivo il relativo godimento costituisce la declinazione di un'efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le fonti normative nazionali e sovranazionali
L'art. 36 Cost. prevede che il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, specificando la loro irrinunciabilità e quindi l'indisponibilità.
Inoltre, il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro, e che risulti essere in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.
Per quanto concerne la declinazione della disciplina delle ferie l'art. 2109 c.c. prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto tanto delle esigenze dell'impresa quanto di quelle del lavoratore medesimo. Viene poi demandata alla legge e alla contrattazione collettiva la concreta quantificazione della durata dei periodi riconosciuti. La norma civilistica chiarisce come la definizione del periodo feriale debba rappresentare una sintesi tra le diverse esigenze del datore di lavoro e del lavoratore.
La fonte normativa che disciplina la materia delle ferie è oggi da rintracciarsi in particolare nel D.Lgs. n. 66/2003 con cui il legislatore ha recepito la Direttiva 88/2003/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
La definizione dei tempi di lavoro rappresenta nell'ottica del legislatore la risultante dei periodi che debbono necessariamente essere concessi al lavoratore ai fini del ristoro delle energie psico – fisiche.
Si inserisce in quest'ottica l'art. 10 D.Lgs. n. 66/2003 che, nel rispetto dei dettami di rango costituzionale e civilistici già in precedenza richiamati, sancisce il diritto in capo al lavoratore di fruire di un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane su base annua. Inoltre, la norma stabilisce il godimento di almeno due settimane continuative nell'anno di maturazione in ipotesi di richiesta avanzata dal lavoratore; le restanti due settimane obbligatorie possono poi essere fruite entro l'arco temporale dei diciotto mesi successivi a quello di maturazione.
Decisamente incisivo il dettato del comma 2 del medesimo art. 10, che si pone esattamente in linea con il dettato di rango costituzionale e civilistico nel prevedere l'indisponibilità delle quattro settimane obbligatorie con conseguente impossibilità di monetizzazione delle ferie in sostituzione della fruizione, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il trattamento retributivo nei periodi di fruizione delle ferie
Aspetto strettamente collegato alle ferie è quello relativo al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la fruizione. Tale diritto è previsto già dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c. e viene generalmente ripreso dalla contrattazione collettiva senza specifiche declinazioni di dettaglio.
In genere, tale aspetto non presenta particolari difficoltà interpretative poichè non si registrano differenze retributive tra trattamento dovuto al lavoratore durante la fruizione delle ferie rispetto a quello che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa; in alcuni settori, però, emergono differenze posto che i trattamenti retributivi previsti dal contratto collettivo sono costituiti da elementi e indennità collegati allo svolgimento di determinate prestazioni, ovvero a caratteristiche intrinseche delle stesse mansioni assegnate.
Tale scenario si concretizza sovente nel comparto del trasporto pubblico e ferroviario, in cui la contrattazione collettiva prevede particolari e molteplici trattamenti retributivi a titolo indennitario collegati al tipo di mansione svolta e sul quale la giurisprudenza è stata chiamata in numerose occasioni a pronunciarsi.

Gli arresti della giurisprudenza
Negli ultimi anni, anche la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione della corretta definizione del trattamento retributivo in costanza di ferie.
Le vicende processuali hanno riguardato la contestazione da parte dei lavoratori dell'errata quantificazione del trattamento retributivo riconosciuto nel periodo di fruizione delle ferie, ritenuta carente delle voci indennitarie specificatamente correlate allo svolgimento della prestazione, e più in particolare derivanti dalle caratteristiche stesse delle mansioni svolte.
Il principio di approdo della giurisprudenza in merito deve essere rintracciato nella necessità che al lavoratore vada riconosciuto, in costanza di godimento del periodo feriale, il medesimo trattamento retributivo che avrebbe percepito se avesse regolarmente prestato attività lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
 

Fonte: Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento del 26 novembre 2025

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Beniamino Scarfone

- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicista

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