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In un programma di fidelizzazione della clientela, costituisce un buono-corrispettivo l'accumulo di punti in base agli acquisti effettuati dal cliente e la possibilità, successiva, di utilizzare tali punti per l'acquisto di altri beni? È una delle domande pregiudiziali sollevate avanti la Corte di giustizia UE.

Una Corte svedese ha sollevato presso la Corte di Giustizia UE (Causa C-436/24) la questione se l'accumulo di punti per l'acquisto di prodotti utilizzabili per successivi acquisti di beni costituisca un buono-corrispettivo ai fini IVA, ai sensi dell'Art. 30-bis della Direttiva (la cui disciplina in Italia è negli Art. 6-bis-quater del Decreto IVA).

L'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni, ha proposto di rispondere in senso negativo:

  • motivazione: nel sistema a punti in esame, manca l'obbligo (autonomo) per il venditore di accettare i punti come pagamento;
  • conclusione: non essendo un "buono" che comporta un obbligo di accettazione, l'emissione e l'utilizzo dei punti deve essere trattata come un semplice sconto applicato al momento dell'acquisto successivo.

Questo orientamento si distingue dal trattamento fiscale delle Carte Regalo (come nella Risposta AE n. 147/2021), le quali sono considerate buoni-corrispettivo multiuso proprio perché contengono l'obbligo di essere accettate come mezzo di pagamento.

Punti per l'acquisto di prodotti: qualificazione IVA

Una Corte tributaria svedese, nel dettaglio, ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi se:

  • uno strumento sotto forma di punti – come quello oggetto del procedimento principale – costituisca un buono ai sensi dell'articolo 30 bis della direttiva IVA, laddove i punti sono assegnati nell'ambito di un programma di fidelizzazione della clientela concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all'entità degli acquisti e ha poi il diritto, all'atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni dall'assortimento del venditore.
  • in caso di risposta [affermativa] alla prima questione, in che modo si debba determinare la base imponibile ai sensi dell'articolo 73 bis della direttiva IVA, allorché i punti siano utilizzati per ottenere beni dal venditore.

Certamente la causa può interessare anche l'Italia ove gli articoli 6 bis-quater del Decreto IVA distinguono i buoni-corrispettivo in due tipologie:

  • buoni-corrispettivo monouso;
  • buoni-corrispettivo multiuso.

Per i primi il momento impositivo nasce già in sede di emissione, mentre per i secondi rileva l'utilizzo dei buoni da parte del possessore.

Un caso simile a quello sottoposto alla Corte è stato analizzato dall'Agenzia delle entrate nella Risp. AE 3 marzo 2021 n. 147 secondo cui una Carta Regalo che consente al cliente di acquistare online o in tutti i punti vendita di un gruppo prodotti quali capi di abbigliamento, accessori e casalinghi, si qualifica quale buono-corrispettivo in quanto dà diritto all'acquisto del prodotto scelto nei limiti e fino a concorrenza del saldo positivo della Carta. In particolare, si tratta di un buono multiuso in quanto non sono noti, al momento di emissione della Carta, le tipologie di beni acquistabili, la quantità e l'aliquota prevista. In tal caso, quindi, l'operazione diventa rilevante e l'IVA esigibile non quando la Carta viene emessa, ma quando viene utilizzata dal possessore per l'acquisto dei beni.

Nel caso analizzato dall'Agenzia delle entrate, tuttavia, il buono conteneva l'obbligo di essere accettato come pagamento. Nel caso sottoposto alla Corte UE, invece, il sistema di accumulo punti corrispondeva solo ad uno sconto sul successivo acquisto ma non conteneva l'obbligo di essere accettato come pagamento.

Per tale ragione, l'Avvocato generale, nelle sue conclusioni depositate l'11 settembre 2025 ha proposto alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate nel seguente modo:

L'emissione di punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione della clientela concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all'entità degli acquisti e ha poi il diritto, all'atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni dall'assortimento del venditore, non costituisce un buono ai sensi dell'articolo 30 bis della direttiva 2006/112. Manca l'obbligo (autonomo) di accettare tali punti come corrispettivo a fronte di una cessione di un bene. Pertanto, un siffatto sistema di punti costituisce solo uno sconto in relazione al successivo acquisto.

La causa è stata rubricata con il numero C-436/24 e interessa gli articoli 6 bis-quater DPR 633/72.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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