
mercoledì 26/11/2025 • 07:59
I bonus 5.0 e 4.0 non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione. Le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono optare, entro il 27 novembre, per uno dei due crediti d'imposta e, quelle che hanno inviato comunicazione di completamento dell'investimento, devono comunicare entro 5 giorni dalla comunicazione del GSE, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito (Avviso MIMIT 25 novembre 2025).
redazione Memento
Il DL 175/2025 stabilisce l'incompatibilità tra i crediti d'imposta dei Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 per i medesimi investimenti. Le imprese che hanno richiesto entrambe le agevolazioni devono obbligatoriamente optare per una sola misura entro il 27 novembre 2025 seguendo la procedura telematica del GSE. La mancata opzione o rinuncia, anche dopo il completamento dell'investimento, comporta la decadenza dal beneficio non scelto.
Nel dettaglio, l'art. 1 c. 2 DL 175/2025 chiarisce inequivocabilmente che i due incentivi fiscali non sono cumulabili per gli stessi beni oggetto di agevolazione.
Di conseguenza, le imprese che hanno presentato domanda per entrambi i crediti d'imposta sono chiamate a effettuare una scelta vincolante per una delle due misure. Il termine perentorio per tale opzione è fissato al 27 novembre 2025 (Avviso MIMIT 25 novembre 2025).
Modalità di procedura
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sta provvedendo a inviare una PEC (Posta Elettronica Certificata) ai soggetti interessati. Tale comunicazione contiene il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) necessario per formalizzare la rinuncia a uno dei due crediti d'imposta (Transizione 4.0 o Transizione 5.0).
I soggetti beneficiari dovranno:
Casi di investimento completato
Analogamente, le imprese che hanno già inviato la comunicazione di completamento dell'investimento sono tenute a comunicare la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito. Questa comunicazione di rinuncia deve avvenire entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta da parte del GSE, a pena di decadenza dalle risorse prenotate per la misura non scelta.
Le aziende sono pertanto invitate a verificare con urgenza la propria casella PEC per non incorrere nella decadenza dai benefici per cui non è stata effettuata l'opzione.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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