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In tema di Transizione 5.0, il DL 175/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2025 n. 271, interviene per dare flessibilità alle imprese, prorogando il termine per la presentazione delle comunicazioni al GSE relative agli investimenti ammissibili al credito d'imposta dal 20 novembre al 27 novembre 2025.

Questa estensione è cruciale per permettere alle aziende di completare la complessa documentazione richiesta, in particolare le certificazioni di risparmio energetico ex ante.

Il DL introduce anche una specifica finestra di sanatoria per le comunicazioni inoltrate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025. In caso di documentazione incompleta o dati non caricati correttamente, il GSE potrà richiedere all'impresa integrazioni, con un termine perentorio fissato non oltre il 6 dicembre 2025. Il mancato rispetto di questo termine comporterà il mancato perfezionamento della procedura e la non fruizione del credito. È però stabilito un limite invalicabile: non può essere sanata la carenza della certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dal DM 24 luglio 2024.

Chiarito il divieto di cumulo tra 5.0 e 4.0

Un'altra modifica fondamentale riguarda il rapporto tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il preesistente Transizione 4.0 (ex L. 178/2020). La norma, definita di interpretazione autentica, ribadisce e chiarisce il divieto di cumulo per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

Per le imprese che hanno erroneamente presentato domanda per entrambi i crediti, è prevista la possibilità di optare per uno dei due benefici tramite modalità telematiche entro il 27 novembre 2025.

Il legislatore ha introdotto, inoltre, una significativa clausola di salvaguardia: qualora un'impresa opti per il 5.0 ma non le venga riconosciuto il beneficio per esaurimento del limite di spesa, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, previa verifica dei requisiti e nei limiti delle risorse 4.0 disponibili.

Potenziamento dei controlli GSE e copertura finanziaria

Per garantire l'efficacia e il rigore della misura, sono stati potenziati i poteri di controllo e vigilanza del GSE. Il Gestore viene incaricato di verificare non solo la correttezza formale delle certificazioni rilasciate dai soggetti abilitati (attestatori), ma anche la rispondenza nel merito del loro contenuto alle disposizioni normative, trasformandosi in un organo di controllo sostanziale.

Il GSE effettuerà i controlli finali sui requisiti tecnici e i presupposti per la fruizione del beneficio. In caso di mancanza dei presupposti, il GSE procede all'annullamento della prenotazione del credito, comunicando l'eventuale decadenza all'Agenzia delle Entrate per il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

A copertura di tali interventi e per sostenere l'estensione dei termini, è stata autorizzata una spesa aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2025, finanziata attraverso una complessa articolazione di riduzioni da vari fondi di bilancio. 

Fonte: DL 175/2025 (GU 21 novembre 2025 n. 271)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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