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mercoledì 26/11/2025 • 11:00

Impresa DAL MIMIT

Fusione tra Confidi assegnatari del contributo: chiarimenti operativi

Il MIMIT, con Circ. 24 novembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti operativi relativamente alla gestione del fondo rischi nel caso di operazioni di fusione poste in essere da Confidi assegnatari del contributo, ai sensi del Decreto Interministeriale 3 gennaio 2017.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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È stata emanata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la Circolare 24 novembre 2025 che fornisce chiarimenti operativi relativamente alla gestione del fondo rischi nel caso di operazioni di fusione poste in essere da Confidi assegnatari del contributo ai sensi del decreto interministeriale del 3 gennaio 2017, riguardante le misure per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi.

In particolare, si prevede una specifica disciplina per le ipotesi in cui, a seguito di operazioni di fusione, un Confidi risulti assegnatario di più contributi, chiarendo le conseguenti modalità di gestione e monitoraggio del fondo rischi.

Confidi

Preliminarmente, per completezza d'argomento, occorre ricordare che, l'art. 1 c. 54 L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello Sviluppo Economico (divenuto nel frattempo MIMIT), di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Con il sopra citato decreto 3 gennaio 2017, è stata finanziata la costituzione presso i Confidi di un apposito e distinto fondo rischi, da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori d'attività economica su tutto il territorio nazionale.

Successivamente, una serie di decreti direttoriali hanno definito modalità e termini di presentazione delle domande, disciplinando le attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero, nonché l'individuazione dei termini per la trasmissione della relazione di monitoraggio relativa all'anno 2019.

Infine, con il DM 18 giugno 2025, sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del Made in Italy, per tener conto dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I destinatari del contributo sono distinti in tre tipologie di consorzi collettivi di garanzia dei fidi:

  • Confidi vigilati, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB (D. Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii);
  • Confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;
  • Confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei Confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Il contributo è concesso ai fini della costituzione presso i Confidi richiedenti di un apposito e distinto fondo rischi che i medesimi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate, nei limiti e secondo le modalità previste dal decreto 3 gennaio 2017.

Chiarimenti operativi

Come anticipato in premessa, la Circolare 24 novembre 2025 emanata dal MIMIT, fornisce un quadro di riferimento interpretativo uniforme in relazione alle operazioni di fusione previste dall'art. 12 c. 1 del decreto 3 gennaio 2017, al fine di definire le conseguenti modalità di gestione del fondo rischi (il fondo rischi costituito con il contributo).

Per quanto concerne le operazioni di fusione, il documento di prassi del MIMIT prevede che, in attuazione del citato art. 12 c. 1 del decreto 3 gennaio 2017, nel caso in cui un Confidi presso il quale è istituito un fondo rischi ponga in essere, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2 c. 6 dello stesso decreto (ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, un'operazione di fusione con altro Confidi), il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al Confidi incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per la concessione del contributo.

Qualora, in conseguenza del verificarsi di un'operazione di fusione, un Confidi risulti assegnatario di più contributi, questi ultimi confluiranno, a decorrere dalla data d'efficacia della fusione, in un unico ed indistinto fondo rischi.

I Confidi gestori del fondo rischi, comunicheranno al Ministero le suddette operazioni di fusione entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

A seguito della predetta comunicazione, il Ministero effettuerà le verifiche in ordine al possesso da parte del Confidi gestore incorporante o nascente dalla fusione, dei requisiti previsti dal decreto 3 gennaio 2017 e, in caso d'esito negativo, adotterà i conseguenti provvedimenti di revoca della gestione del contributo.

In relazione alle modificazioni degli obblighi previsti dal decreto di concessione, la Circolare del MIMIT in commento specifica che, nelle fattispecie sopra prospettata, ovvero qualora, in conseguenza del verificarsi di un'operazione di fusione, un Confidi risulti assegnatario di più contributi, il termine finale d'operatività applicabile al fondo rischi unico, è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo più recente.

In tale fattispecie, a decorrere dalla data d'efficacia della fusione, il Confidi incorporante o nascente dalla fusione sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dall'art. 11 del decreto 3 gennaio 2017 e dal decreto 26 giugno 2024, in relazione al fondo rischi unico costituito per effetto dell'operazione di fusione.

Il documento di prassi del MIMIT, inoltre, effettua ulteriori precisazioni, in quanto, nei casi in cui, a seguito di un'operazione di fusione, la gestione di un contributo originariamente assegnato ad un Confidi minore sia trasferita ad un Confidi vigilato, a decorrere dalla data d'efficacia della fusione, all'attività di gestione del fondo rischi saranno applicabili esclusivamente le cause di revoca e gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 13 c. 1 lett. a), b), c), e) e g) e c. 2, lett. a) e b), del decreto 3 gennaio 2017.

Il MIMIT precisa, altresì, che nella compilazione della relazione di monitoraggio, il Confidi vigilato dovrà far riferimento alle sole previsioni riferibili ai Confidi vigilati, di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), del decreto 3 gennaio 2017.

In tali casi, il Confidi vigilato potrà utilizzare il fondo rischi anche ai sensi del decreto 9 dicembre 2022, secondo le norme ivi previste per i confidi vigilati.

Infine, per quanto non diversamente disposto dalla Circolare in esame, il MIMIT precisa che restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al decreto 3 gennaio 2017 e dal decreto di concessione, nonché le specifiche disposizioni di legge applicabili alla gestione del fondo rischi.

Fonte: Circolare MIMIT 24 novembre 2025

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