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Con la circolare n. 30/D del 24 novembre 2025, l'Agenzia delle Dogane ha riordinato la disciplina della semplificazione per la determinazione degli importi che compongono il valore in dogana ex art. 73 CDU, sostituendo la circolare 5/D/2017 a decorrere dal 1° dicembre 2025.

La semplificazione consente di determinare, su autorizzazione, importi non quantificabili all'atto dell'importazione; è ammessa solo per il regime di import e quando il valore in dogana è determinato con il metodo del valore di transazione (art. 70 CDU). La finalità: della semplificazione è la certezza per l'operatore e l'esatta riscossione dei diritti.

Condizioni per la semplificazione del valore in dogana

L'art. 71 Reg. UE 2446/2015 descrive le condizioni, di carattere oggettivo e soggettivo, che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato alla semplificazione del valore in dogana. Le condizioni di carattere oggettivo sono due:

  • costi amministrativi sproporzionati rispetto alla dichiarazione semplificata; e
  • assenza di differenze significative rispetto al valore senza autorizzazione.

Le condizioni soggettive sono tre:

  • assenza di violazioni gravi/ripetute;
  • sistema contabile idoneo agli audit;
  • organizzazione con controlli interni adeguati.

Iter di presentazione dell'istanza di semplificazione

Gli operatori economici e gli altri soggetti interessati devono presentare le domande di autorizzazione per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali – Customs Decisions System – CDS.

L'operatore che intende presentare istanza deve effettuare la registrazione sul Trader Portal del CDS. Nel momento in cui viene inserita l'istanza, il sistema attribuisce un numero identificativo alla stessa. In sede di compilazione della domanda, il richiedente deve proporre il metodo ovvero la formula da applicare per individuare un determinato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. Inoltre, nella medesima domanda, il richiedente dovrà anche indicare puntualmente i motivi della scelta del metodo/formula di calcolo proposto/a.

Con l'invio dell'istanza finalizzata all'autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci tramite il descritto sistema CDS, la domanda risulta registrata. Entro il termine di 30 giorni dall'invio, l'Ufficio Origine e valore effettua la valutazione della completezza della domanda registrata.

Conclusa l'istruttoria, il competente Ufficio locale ADM redige una relazione finale che deve essere trasmessa entro il termine di 60 giorni alla Direzione Dogane – Ufficio Origine e valore.

L'Ufficio Origine e valore predispone la decisione entro il termine di 120 giorni dall'accettazione dell'istanza. Per i soggetti in possesso dello status AEO, l'Amministrazione si impegna ad emettere l'autorizzazione richiesta nel termine di 90 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Le autorizzazioni sono senza limiti di tempo, ma soggette a monitoraggio annuale.

Fonte: Circ. AD 24 novembre 2025 n. 30/D

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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